Ordinanza 154/2005 (ECLI:IT:COST:2005:154)
Massima numero 29340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  04/04/2005;  Decisione del  04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 154/05. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - COSTITUZIONE DELL’OPPONENTE - TERMINE PERENTORIO - INOSSERVANZA DOVUTA A CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - IMPROCEDIBILITÀ - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DIRITTO AD UN GIUSTO PROCESSO, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO ORDINARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 645, secondo comma, 647 e 165 del codice di procedura civile, nella parte in cui fa decorrere il termine di costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo dalla notificazione dell'opposizione, anziché dalla restituzione dell'originale o da altro atto cui possa collegarsi la conoscenza dell'inizio del decorso del termine, e nella parte in cui non consente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possa proseguire, qualora la mancata tempestiva costituzione dell'opponente sia dipesa da caso fortuito o forza maggiore, sollevata con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, per l’asserita lesione del diritto di difesa, del diritto ad un giusto processo e per la ritenuta disparità di trattamento rispetto al processo ordinario.

- Su questione analoga vedi, citata, nel senso della manifesta infondatezza, ordinanza n. 239/2000.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 645  co. 2

codice di procedura civile    n.   art. 647  co. 

codice di procedura civile    n.   art. 165  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte