Ordinanza 155/2005 (ECLI:IT:COST:2005:155)
Massima numero 29341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente NEPPI MODONA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
29342
Titolo
ORD. 155/05 A. REATI TRIBUTARI - CONDONO TRIBUTARIO CON BENEFICIO DELLA NON PUNIBILITÀ - FORMALE NOTIZIA DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE IN DATA ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LA DEFINIZIONE AUTOMATICA - INAPPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ - DIFETTO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 155/05 A. REATI TRIBUTARI - CONDONO TRIBUTARIO CON BENEFICIO DELLA NON PUNIBILITÀ - FORMALE NOTIZIA DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE IN DATA ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LA DEFINIZIONE AUTOMATICA - INAPPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ - DIFETTO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, a causa della carente descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale esclude che il condono tributario ivi disciplinato («definizione automatica per gli anni pregressi»: comma 14, lettera b, dell'art. 9) – e, conseguentemente, anche il beneficio della non punibilità per determinati reati, che conseguirebbe al perfezionamento della procedura (ultimo periodo del comma 10, lettera c) – si applichino nel caso di avvenuto esercizio dell'azione penale per gli anzidetti reati, «della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione», sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
E’ manifestamente inammissibile, a causa della carente descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale esclude che il condono tributario ivi disciplinato («definizione automatica per gli anni pregressi»: comma 14, lettera b, dell'art. 9) – e, conseguentemente, anche il beneficio della non punibilità per determinati reati, che conseguirebbe al perfezionamento della procedura (ultimo periodo del comma 10, lettera c) – si applichino nel caso di avvenuto esercizio dell'azione penale per gli anzidetti reati, «della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione», sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 9
co. 14
decreto-legge
24/12/2002
n. 282
art. 5
co.
legge
21/02/2003
n. 27
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte