Ordinanza 155/2005 (ECLI:IT:COST:2005:155)
Massima numero 29342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente NEPPI MODONA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
29341
Titolo
ORD. 155/05 B. REATI TRIBUTARI - CONDONO TRIBUTARIO CON BENEFICIO DELLA NON PUNIBILITÀ - FORMALE NOTIZIA DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE IN DATA ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LA DEFINIZIONE AUTOMATICA - INAPPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
ORD. 155/05 B. REATI TRIBUTARI - CONDONO TRIBUTARIO CON BENEFICIO DELLA NON PUNIBILITÀ - FORMALE NOTIZIA DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE IN DATA ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER LA DEFINIZIONE AUTOMATICA - INAPPLICABILITÀ DEL BENEFICIO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E ARBITRARIETÀ - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 10, lett. c) e comma 14, lett. b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale esclude che il condono tributario ivi disciplinato («definizione automatica per gli anni pregressi»: comma 14, lettera b, dell'art. 9) – e, conseguentemente, anche il beneficio della non punibilità per determinati reati, che conseguirebbe al perfezionamento della procedura (ultimo periodo del comma 10, lettera c) – si applichino nel caso di avvenuto esercizio dell'azione penale per gli anzidetti reati, «della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione», sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Rientra, invero, nella discrezionalità del legislatore, una volta individuata una causa estintiva del reato, stabilire gli effetti ed i limiti temporali di essa, in relazione allo stato dell'azione penale, e la scelta di porre come limite preclusivo l’esercizio dell’azione penale non appare irrazionale ed arbitraria, siccome espressiva dell’intento di negare la possibilità di sottrazione “a basso costo” per coloro che abbiano commesso reati non soltanto già scoperti dall'autorità giudiziaria, ma in ordine ai quali siano stati altresì già acquisiti elementi sufficienti a giustificare l'instaurazione della fase processuale. D’altra parte, la denunciata disparità di trattamento fra casi identici, determinata dai molteplici fattori che possono rendere più o meno celere, nei singoli casi concreti, l'esercizio dell'azione penale e la sua rituale comunicazione al contribuente, si risolve in disparità di mero fatto, inidonea come tale, per costante giurisprudenza di questa Corte, a fondare un giudizio di violazione del principio di eguaglianza.
- V., citate, sentenza n. 85/1998; ordinanze n. 219/1997, n. 137 e n. 294/1996.
- V., citate, ordinanze n. 173/2003, n. 311 e n. 481/2002.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 10, lett. c) e comma 14, lett. b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale esclude che il condono tributario ivi disciplinato («definizione automatica per gli anni pregressi»: comma 14, lettera b, dell'art. 9) – e, conseguentemente, anche il beneficio della non punibilità per determinati reati, che conseguirebbe al perfezionamento della procedura (ultimo periodo del comma 10, lettera c) – si applichino nel caso di avvenuto esercizio dell'azione penale per gli anzidetti reati, «della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione», sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Rientra, invero, nella discrezionalità del legislatore, una volta individuata una causa estintiva del reato, stabilire gli effetti ed i limiti temporali di essa, in relazione allo stato dell'azione penale, e la scelta di porre come limite preclusivo l’esercizio dell’azione penale non appare irrazionale ed arbitraria, siccome espressiva dell’intento di negare la possibilità di sottrazione “a basso costo” per coloro che abbiano commesso reati non soltanto già scoperti dall'autorità giudiziaria, ma in ordine ai quali siano stati altresì già acquisiti elementi sufficienti a giustificare l'instaurazione della fase processuale. D’altra parte, la denunciata disparità di trattamento fra casi identici, determinata dai molteplici fattori che possono rendere più o meno celere, nei singoli casi concreti, l'esercizio dell'azione penale e la sua rituale comunicazione al contribuente, si risolve in disparità di mero fatto, inidonea come tale, per costante giurisprudenza di questa Corte, a fondare un giudizio di violazione del principio di eguaglianza.
- V., citate, sentenza n. 85/1998; ordinanze n. 219/1997, n. 137 e n. 294/1996.
- V., citate, ordinanze n. 173/2003, n. 311 e n. 481/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2002
n. 289
art. 9
co. 10
legge
27/12/2002
n. 289
art. 9
co. 14
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte