Ordinanza 156/2005 (ECLI:IT:COST:2005:156)
Massima numero 29343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 156/05. TELECOMUNICAZIONI - IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE - QUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LOCALIZZAZIONE ANCHE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DELLE COMPETENZE DI REGIONI ED ENTI LOCALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA DELL’AMBIENTE, ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE, TUTELA DELLA SALUTE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL DECRETO LEGISLATIVO CENSURATO E 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 156/05. TELECOMUNICAZIONI - IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE - QUALIFICAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE - LOCALIZZAZIONE ANCHE IN DEROGA AGLI STRUMENTI URBANISTICI E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DELLE COMPETENZE DI REGIONI ED ENTI LOCALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA DELL’AMBIENTE, ORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE, TUTELA DELLA SALUTE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL DECRETO LEGISLATIVO CENSURATO E 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente nel giudizio di costituzionalità riguardante l’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, nella parte in cui qualifica gli impianti di teleradiocomunicazioni come infrastrutture strategiche e di interesse nazionale e ne consente la realizzazione in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad altre disposizioni di legge o di regolamento, per l’asserita violazione degli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, a causa della irragionevolezza, della lesione delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, di tutela dell’ambiente, di ordinamento della comunicazione e di tutela della salute. Invero, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 303 del 2003, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il decreto legislativo n. 198 del 2002 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Sempre in data successiva alle ordinanze di rimessione sono entrati in vigore il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 16 gennaio 2004, n. 5, che hanno, tra l'altro, ridisciplinato il settore relativo alle infrastrutture di comunicazioni elettroniche. Pertanto, in considerazione della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo censurato e dello 'ius superveniens', gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché valuti se le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano tuttora rilevanti.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente nel giudizio di costituzionalità riguardante l’art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, nella parte in cui qualifica gli impianti di teleradiocomunicazioni come infrastrutture strategiche e di interesse nazionale e ne consente la realizzazione in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad altre disposizioni di legge o di regolamento, per l’asserita violazione degli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, a causa della irragionevolezza, della lesione delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, di tutela dell’ambiente, di ordinamento della comunicazione e di tutela della salute. Invero, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 303 del 2003, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il decreto legislativo n. 198 del 2002 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Sempre in data successiva alle ordinanze di rimessione sono entrati in vigore il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 16 gennaio 2004, n. 5, che hanno, tra l'altro, ridisciplinato il settore relativo alle infrastrutture di comunicazioni elettroniche. Pertanto, in considerazione della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo censurato e dello 'ius superveniens', gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché valuti se le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano tuttora rilevanti.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
04/09/2002
n. 198
art. 3
co. 1
decreto legislativo
04/09/2002
n. 198
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte