Ordinanza 157/2005 (ECLI:IT:COST:2005:157)
Massima numero 29344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
04/04/2005; Decisione del
04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 157/05. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATURA - CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO - ESONERO DALLA PROVA PRELIMINARE - CANDIDATI IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - MANCATA INCLUSIONE TRA I BENEFICIARI DELL’ESONERO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 157/05. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATURA - CONCORSO PER UDITORE GIUDIZIARIO - ESONERO DALLA PROVA PRELIMINARE - CANDIDATI IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - MANCATA INCLUSIONE TRA I BENEFICIARI DELL’ESONERO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici remittenti nel giudizio di costituzionalità riguardante, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, il combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il quale detta una disciplina transitoria del concorso per uditore giudiziario, prevedendo in particolare che il concorso è preceduto da una prova preliminare (diretta ad accertare il possesso di requisiti culturali, e realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati), dalla quale sono esonerati quattro categorie di soggetti, ammessi direttamente alle prove scritte del concorso: i magistrati militari, amministrativi e contabili; i procuratori e gli avvocati dello Stato; coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999. Ed invero, successivamente alle ordinanze di remissione, è stato emanato il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004, n. 262, il quale, tra l'altro, ha modificato il denunciato art. 22 della legge n. 48 del 2001, inserendovi il comma 3-bis. In virtù di tale sopravvenuta disciplina – applicabile, per espressa previsione, anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi – tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'art. 123-bis dell'ordinamento giudiziario sono altresì inclusi, tra gli altri, coloro che, laureatisi in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o il dottorato di ricerca in materie giuridiche. Pertanto, alla luce dell’indicato 'ius superveniens', gli atti devono essere restituiti ai giudici remittenti per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni da essi sollevate.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici remittenti nel giudizio di costituzionalità riguardante, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, il combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il quale detta una disciplina transitoria del concorso per uditore giudiziario, prevedendo in particolare che il concorso è preceduto da una prova preliminare (diretta ad accertare il possesso di requisiti culturali, e realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati), dalla quale sono esonerati quattro categorie di soggetti, ammessi direttamente alle prove scritte del concorso: i magistrati militari, amministrativi e contabili; i procuratori e gli avvocati dello Stato; coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza; coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999. Ed invero, successivamente alle ordinanze di remissione, è stato emanato il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004, n. 262, il quale, tra l'altro, ha modificato il denunciato art. 22 della legge n. 48 del 2001, inserendovi il comma 3-bis. In virtù di tale sopravvenuta disciplina – applicabile, per espressa previsione, anche ai concorsi per uditore giudiziario già banditi – tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'art. 123-bis dell'ordinamento giudiziario sono altresì inclusi, tra gli altri, coloro che, laureatisi in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense o il dottorato di ricerca in materie giuridiche. Pertanto, alla luce dell’indicato 'ius superveniens', gli atti devono essere restituiti ai giudici remittenti per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni da essi sollevate.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/02/2001
n. 48
art. 22
co. 3
regio decreto
30/01/1941
n. 12
art. 123
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte