Ordinanza 158/2005 (ECLI:IT:COST:2005:158)
Massima numero 29345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  04/04/2005;  Decisione del  04/04/2005
Deposito del 12/04/2005; Pubblicazione in G. U. 20/04/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 158/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI CONTESTAZIONE DI INFRAZIONE - RICORSO GIURISDIZIONALE - ONERE DI VERSAMENTO IN CANCELLERIA, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, DI UNA SOMMA PARI ALLA METÀ DEL MASSIMO EDITTALE DELLA SANZIONE INFLITTA - DENUNCIATA DISCRIMINAZIONE DEI SOGGETTI MENO ABBIENTI CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE, LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ TRA LE PARTI DEL PROCESSO - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente nel giudizio di costituzionalità riguardante, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, l'art. 204-bis, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui subordina l'ammissibilità del ricorso giurisdizionale, proposto avverso il verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, all'adempimento dell'onere economico consistente nel versamento di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Ed invero, la Corte ha già concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, affermando che l'imposizione dell'onere economico di cui all'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, finisce «con il pregiudicare l'esercizio di diritti che l'art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'azione esperita».

- V., citata, sentenza n. 114/2004.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 204  co. 3

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 204  co. 5

decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art. 4  co. 1

legge  01/08/2003  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte