Ambiente - Aree protette, riserve e parchi naturali - Norme della Regione Abruzzo - Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino - Disciplina degli organi dell'ente parco - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 010002).
Nella impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta (con riferimento alla normativa che censura ed ai parametri che denuncia violati), ma ha anche l'onere (da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali) di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. (Precedenti: S. 221/2022 - mass. 45133; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 119/2022 - mass. 44774; S. 117/2022 - mass. 44912).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2021, che - sostituendo i commi da 2 a 26 dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2011 con i nuovi commi da 2 a 31 -, reca una nuova disciplina degli organi dell'ente parco. La circostanza che le disposizioni oggetto del ricorso statale siano genericamente accomunate dal fatto di riguardare l'organizzazione dell'ente non esime chi le contesta dall'onere di motivare specificamente, con riferimento a ciascuna di esse, la ricorrenza della indicata ragione di impugnativa e i termini della sua incidenza su ognuna, e di precisare il motivo per il quale ciascuna previsione sarebbe riconducibile all'ambito della competenza dello statuto del parco e non rientrerebbe invece nella competenza del legislatore regionale. Oppure, muovendo dalla prospettiva opposta, il ricorrente dovrebbe farsi carico di dimostrare la sussistenza, per tutte, di una eadem ratio tale da giustificare una censura unitaria).