Sentenza 159/2005 (ECLI:IT:COST:2005:159)
Massima numero 29347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  07/04/2005;  Decisione del  07/04/2005
Deposito del 21/04/2005; Pubblicazione in G. U. 27/04/2005
Massime associate alla pronuncia:  29346


Titolo
SENT. 159/05 B. REGIONE CALABRIA - IMPIEGO PUBBLICO - INQUADRAMENTO DEGLI ISPETTORI FITOSANITARI - ACCESSO ALLA QUALIFICA “FUNZIONARIO D3” - CONCORSO RISERVATO AL SOLO PERSONALE INTERNO, CON INQUADRAMENTO DI TUTTI GLI IDONEI - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PUBBLICO CONCORSO, IRRAGIONEVOLEZZA E SCIVOLAMENTO AUTOMATICO VERSO POSIZIONI SUPERIORI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E’ costituzionalmente illegittima la legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28. Premesso che il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione, che a tale regola può derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell’esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore, e che la regola stessa può ritenersi rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi, la previsione, contenuta nella legge impugnata, di un concorso per l’accesso alla qualifica di funzionario D3 integralmente riservato ai soli dipendenti dell’assessorato all’agricoltura della Regione Calabria che già svolgano le mansioni di ispettori fitosanitari o ne abbiano acquisito la qualifica con la partecipazione a corsi di formazione professionale espletati dalla stessa Regione e svolgano talune attività tecnico-ispettive ovvero siano componenti “essenziali ed indispensabili” di talune commissioni regionali, risulta evidentemente irragionevole, non essendo ravvisabile una specificità, in senso assoluto, della colture e della vegetazione calabrese nel panorama fitosanitario nazionale e comunitario, e comportando, comunque, il passaggio da un’area all’altra l’accesso ad un nuovo posto di lavoro con relativa progressione in carriera, passaggio per il quale vige il principio del pubblico concorso e conseguentemente deve sussistere un ragionevole punto di equilibrio fra tale principio e l’interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative.

- Sul concorso pubblico quale forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, v. le citate sentenze nn. 81/1983, 453/1990, 333/1993, 1/1999, 194/2002, 34/2004.

- Sulla possibilità di limitare l’accesso al concorso a soggetti in possesso di determinati requisiti, v. le citate sentenze nn. 141/1999 e 194/2002.

- Sulla applicabilità della regola del pubblico concorso anche per l’accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a posizioni più elevate, v. le citate sentenze nn. 320/1997, 218/2002, 373/2002 e 274/2003.

- Sulla necessità di un punto di equilibrio tra il principio del pubblico concorso e l’interesse al consolidamento di pregresse esperienze lavorative, v. le citate sentenze nn. 34/2004 e 205/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  05/12/2003  n. 28  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 3

Altri parametri e norme interposte