Sentenza 160/2005 (ECLI:IT:COST:2005:160)
Massima numero 29349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
07/04/2005; Decisione del
07/04/2005
Deposito del 21/04/2005; Pubblicazione in G. U. 27/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
29348
Titolo
SENT. 160/05 B. UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - ISTITUTI DI CULTURA - FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA - PREVISIONE DI DECRETO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AD UN ORGANO STATALE NELLA MATERIA “ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI”, DI COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 160/05 B. UNIVERSITÀ E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - ISTITUTI DI CULTURA - FINANZIAMENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA - PREVISIONE DI DECRETO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AD UN ORGANO STATALE NELLA MATERIA “ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI”, DI COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Premesso che non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata disposti con legge statale in materie la cui disciplina spetti alle Regioni perché non rientranti in ipotesi di competenza esclusiva dello Stato e che le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la possibilità di erogazione di contributi finanziari a categorie di soggetti pubblici o privati, dal momento che, in numerose materie di competenza regionale, le politiche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione, la disposizione censurata, la quale stabilisce che, allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004, che le dette disponibilità sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi, anche in forma di crediti d’imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla l. 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale, e che, con d.P.C.m., da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono adottate le disposizioni attuative, persegue una finalità – quella della costruzione della sede di un istituto di cultura - strumentale alla “organizzazione di attività culturali”, così incidendo in una materia inclusa nell’art. 117, terzo comma, Cost., attribuendo altresì a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di disciplinarne l’attuazione, mentre l’esiguità della somma stanziata esclude la necessità di una sua gestione unitaria in applicazione del principio c.d. di sussidiarietà ascendente ai sensi dell’art. 118, primo comma, della Costituzione.
- Sulla illegittimità di finanziamenti a destinazione vincolata disposti con legge statale in materie la cui disciplina spetti alle Regioni perché non rientranti in ipotesi di competenza esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 370/2003, 16/2004 e 51/2005.
- Sulla possibilità che le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendano pure la erogazione di contributi finanziari a categorie di soggetti pubblici o privati, v. la citata sentenza n. 320/2004.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Premesso che non sono consentiti finanziamenti a destinazione vincolata disposti con legge statale in materie la cui disciplina spetti alle Regioni perché non rientranti in ipotesi di competenza esclusiva dello Stato e che le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la possibilità di erogazione di contributi finanziari a categorie di soggetti pubblici o privati, dal momento che, in numerose materie di competenza regionale, le politiche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione, la disposizione censurata, la quale stabilisce che, allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004, che le dette disponibilità sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi, anche in forma di crediti d’imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla l. 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale, e che, con d.P.C.m., da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono adottate le disposizioni attuative, persegue una finalità – quella della costruzione della sede di un istituto di cultura - strumentale alla “organizzazione di attività culturali”, così incidendo in una materia inclusa nell’art. 117, terzo comma, Cost., attribuendo altresì a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di disciplinarne l’attuazione, mentre l’esiguità della somma stanziata esclude la necessità di una sua gestione unitaria in applicazione del principio c.d. di sussidiarietà ascendente ai sensi dell’art. 118, primo comma, della Costituzione.
- Sulla illegittimità di finanziamenti a destinazione vincolata disposti con legge statale in materie la cui disciplina spetti alle Regioni perché non rientranti in ipotesi di competenza esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 370/2003, 16/2004 e 51/2005.
- Sulla possibilità che le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendano pure la erogazione di contributi finanziari a categorie di soggetti pubblici o privati, v. la citata sentenza n. 320/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 2
co. 38
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte