Sentenza 161/2005 (ECLI:IT:COST:2005:161)
Massima numero 29351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  07/04/2005;  Decisione del  07/04/2005
Deposito del 21/04/2005; Pubblicazione in G. U. 27/04/2005
Massime associate alla pronuncia:  29350  29352  29353


Titolo
SENT. 161/05 B. OGGETTO DEL GIUDIZIO - SOPRAVVENIENZA DI DISPOSIZIONE AGGIUNTA - OGGETTO DIVERSO DA QUELLO DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - AMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59, va respinta l’eccezione di inammissibilità formulata sul rilievo che, successivamente all'ordinanza, all'articolo impugnato è stato aggiunto, dalla legge regionale 21 novembre 2003, n. 31, un comma 1-bis, perché quest'ultima norma ha un oggetto diverso da quello della disposizione della cui legittimità il remittente dubita.

- Sulla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1-bis, della legge regionale della Basilicata, introdotto dalla legge regionale 21 novembre 2003, n. 31, v. la citata sentenza n. 62/2005.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte