Sentenza 161/2005 (ECLI:IT:COST:2005:161)
Massima numero 29352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
07/04/2005; Decisione del
07/04/2005
Deposito del 21/04/2005; Pubblicazione in G. U. 27/04/2005
Titolo
SENT. 161/05 C. OGGETTO DEL GIUDIZIO - ECCEZIONE - MANCATA CENSURA DI TALUNE DISPOSIZIONI - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - REIEZIONE DELL’ECCEZIONE.
SENT. 161/05 C. OGGETTO DEL GIUDIZIO - ECCEZIONE - MANCATA CENSURA DI TALUNE DISPOSIZIONI - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - REIEZIONE DELL’ECCEZIONE.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59, nella parte in cui stabilisce che «è fatto divieto a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni», va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata sulla base del rilievo che il remittente avrebbe dovuto impugnare anche le disposizioni (artt. 3 e 4) che disciplinano le deroghe al divieto, in quanto nel giudizio 'a quo' la deroga non è stata richiesta, ed essendo in discussione in quel giudizio non la possibilità di un’autorizzazione amministrativa in deroga, ma la sussistenza del diritto – a prescindere da una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione – di chiunque conduca nel territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59, nella parte in cui stabilisce che «è fatto divieto a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni», va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata sulla base del rilievo che il remittente avrebbe dovuto impugnare anche le disposizioni (artt. 3 e 4) che disciplinano le deroghe al divieto, in quanto nel giudizio 'a quo' la deroga non è stata richiesta, ed essendo in discussione in quel giudizio non la possibilità di un’autorizzazione amministrativa in deroga, ma la sussistenza del diritto – a prescindere da una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione – di chiunque conduca nel territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte