Sentenza 161/2005 (ECLI:IT:COST:2005:161)
Massima numero 29353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
07/04/2005; Decisione del
07/04/2005
Deposito del 21/04/2005; Pubblicazione in G. U. 27/04/2005
Titolo
SENT. 161/05 D. REGIONE BASILICATA - AMBIENTE - RIFIUTI DIVERSI DA QUELLI URBANI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI O NAZIONI - SMALTIMENTO E/O STOCCAGGIO NEGLI IMPIANTI DELLA REGIONE - DIVIETO - LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’ECOSISTEMA, CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE, OSTACOLO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE COSE E DELLE PERSONE NELLE REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI DI CENSURA.
SENT. 161/05 D. REGIONE BASILICATA - AMBIENTE - RIFIUTI DIVERSI DA QUELLI URBANI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI O NAZIONI - SMALTIMENTO E/O STOCCAGGIO NEGLI IMPIANTI DELLA REGIONE - DIVIETO - LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’ECOSISTEMA, CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE STATALE, OSTACOLO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE COSE E DELLE PERSONE NELLE REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI DI CENSURA.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1 della legge Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59, nella parte in cui fa divieto a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti, diversi da quelli urbani non pericolosi, provenienti da altre regioni o nazioni. Premesso che il principio dell’autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, solo per i rifiuti urbani non pericolosi e non anche per altri tipi di rifiuti, per i quali vige invece il diverso criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei rifiuti stessi, correlato a quello della necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento, il divieto posto dalla disposizione censurata, se è legittimo per quanto riguarda i rifiuti urbani non pericolosi, si pone, invece, in contrasto con la Costituzione nella parte in cui si applica a tutti gli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale, perché invade la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in contrasto con i principî fondamentali della legislazione statale contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997, e perché viola il vincolo generale imposto alle Regioni dall’art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni. L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sotto questi profili assorbe gli ulteriori profili di censura.
- Sulla applicabilità del principio dell’autosufficienza locale nello smaltimento ai soli rifiuti urbani non pericolosi e non anche ad altri tipi di rifiuti, v. le citate sentenze nn. 281/2000 e 335/2001.
- Sul divieto per le Regioni di adottare misure atte ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone, v. le citate sentenze nn. 505/2002 e 62/2005.
- Sull’assorbimento degli ulteriori profili di censura, in caso di accoglimento di quello preso in considerazione dalla Corte, v. la citata sentenza n. 281/2000.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1 della legge Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59, nella parte in cui fa divieto a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti, diversi da quelli urbani non pericolosi, provenienti da altre regioni o nazioni. Premesso che il principio dell’autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali vale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, solo per i rifiuti urbani non pericolosi e non anche per altri tipi di rifiuti, per i quali vige invece il diverso criterio della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei rifiuti stessi, correlato a quello della necessità di impianti specializzati per il loro smaltimento, il divieto posto dalla disposizione censurata, se è legittimo per quanto riguarda i rifiuti urbani non pericolosi, si pone, invece, in contrasto con la Costituzione nella parte in cui si applica a tutti gli altri tipi di rifiuti di provenienza extraregionale, perché invade la competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in contrasto con i principî fondamentali della legislazione statale contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997, e perché viola il vincolo generale imposto alle Regioni dall’art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni. L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sotto questi profili assorbe gli ulteriori profili di censura.
- Sulla applicabilità del principio dell’autosufficienza locale nello smaltimento ai soli rifiuti urbani non pericolosi e non anche ad altri tipi di rifiuti, v. le citate sentenze nn. 281/2000 e 335/2001.
- Sul divieto per le Regioni di adottare misure atte ad ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone, v. le citate sentenze nn. 505/2002 e 62/2005.
- Sull’assorbimento degli ulteriori profili di censura, in caso di accoglimento di quello preso in considerazione dalla Corte, v. la citata sentenza n. 281/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
31/08/1995
n. 59
art. 1
co.
legge della Regione Basilicata
02/02/2001
n. 6
art. 46
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 1
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 1
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 5
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 11
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 18
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 19
decreto legislativo 05/02/1997
n. 22
art. 26