Sentenza 162/2005 (ECLI:IT:COST:2005:162)
Massima numero 29355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
07/04/2005; Decisione del
07/04/2005
Deposito del 21/04/2005; Pubblicazione in G. U. 27/04/2005
Titolo
SENT. 162/05 B. ARTIGIANATO - SOSTEGNO ECONOMICO DELLO STATO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - INCREMENTO DEL RELATIVO FONDO, PREESISTENTE ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE DELLA REGIONE, LESIONE DELLA AUTONOMIA FINANZIARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 162/05 B. ARTIGIANATO - SOSTEGNO ECONOMICO DELLO STATO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - INCREMENTO DEL RELATIVO FONDO, PREESISTENTE ALLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA RESIDUALE DELLA REGIONE, LESIONE DELLA AUTONOMIA FINANZIARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui prevede l'incremento delle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni. Infatti il denunciato comma 82 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 si giustifica, in via transitoria e fino all'attuazione del nuovo modello delineato dall'art. 119 della Costituzione, in conseguenza del principio di continuità dell'ordinamento, attesa l'esigenza di non far mancare finanziamenti ad un settore rilevante e strategico dell'economia nazionale, quello dell'impresa artigiana, al quale la Costituzione (art. 45) guarda con particolare favore.
- In tema di tutela della concorrenza, v. citata sentenza n. 77/2005.
- Sul principio di continuità dell’ordinamento, v. citata sentenza n. 255/2004.
Non è fondata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui prevede l'incremento delle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni. Infatti il denunciato comma 82 dell'art. 4 della legge n. 350 del 2003 si giustifica, in via transitoria e fino all'attuazione del nuovo modello delineato dall'art. 119 della Costituzione, in conseguenza del principio di continuità dell'ordinamento, attesa l'esigenza di non far mancare finanziamenti ad un settore rilevante e strategico dell'economia nazionale, quello dell'impresa artigiana, al quale la Costituzione (art. 45) guarda con particolare favore.
- In tema di tutela della concorrenza, v. citata sentenza n. 77/2005.
- Sul principio di continuità dell’ordinamento, v. citata sentenza n. 255/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 82
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte