Sentenza 162/2005 (ECLI:IT:COST:2005:162)
Massima numero 29356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
07/04/2005; Decisione del
07/04/2005
Deposito del 21/04/2005; Pubblicazione in G. U. 27/04/2005
Titolo
SENT. 162/05 C. ARTIGIANATO - SOSTEGNO ECONOMICO DELLO STATO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - PREVISIONE DI DECRETO MINISTERIALE PER L’ATTUAZIONE - FORME DI RACCORDO CON LE REGIONI PER L’ARTICOLAZIONE DELLA NORMATIVA - MANCANZA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 162/05 C. ARTIGIANATO - SOSTEGNO ECONOMICO DELLO STATO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - PREVISIONE DI DECRETO MINISTERIALE PER L’ATTUAZIONE - FORME DI RACCORDO CON LE REGIONI PER L’ARTICOLAZIONE DELLA NORMATIVA - MANCANZA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Infatti mentre il principio di continuità giustifica, sia pure in via provvisoria, ed in vista di una considerazione complessiva del settore dell'artigianato e delle iniziative da finanziare, l'attribuzione al Ministro delle attività produttive della potestà di definire, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modalità, condizioni e forme tecniche delle attività ammesse al sostegno finanziario, l'articolazione della normativa esige forme di cooperazione con le Regioni e di incisivo coinvolgimento delle stesse, essendo evidente che l'intervento dello Stato debba rispettare la sfera di competenza spettante alle Regioni in via residuale. La disposizione denunciata si pone perciò in contrasto con il principio di leale collaborazione, non prevedendo che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Infatti mentre il principio di continuità giustifica, sia pure in via provvisoria, ed in vista di una considerazione complessiva del settore dell'artigianato e delle iniziative da finanziare, l'attribuzione al Ministro delle attività produttive della potestà di definire, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modalità, condizioni e forme tecniche delle attività ammesse al sostegno finanziario, l'articolazione della normativa esige forme di cooperazione con le Regioni e di incisivo coinvolgimento delle stesse, essendo evidente che l'intervento dello Stato debba rispettare la sfera di competenza spettante alle Regioni in via residuale. La disposizione denunciata si pone perciò in contrasto con il principio di leale collaborazione, non prevedendo che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 83
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte