Sentenza 162/2005 (ECLI:IT:COST:2005:162)
Massima numero 29356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  07/04/2005;  Decisione del  07/04/2005
Deposito del 21/04/2005; Pubblicazione in G. U. 27/04/2005
Massime associate alla pronuncia:  29354  29355  29357


Titolo
SENT. 162/05 C. ARTIGIANATO - SOSTEGNO ECONOMICO DELLO STATO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - PREVISIONE DI DECRETO MINISTERIALE PER L’ATTUAZIONE - FORME DI RACCORDO CON LE REGIONI PER L’ARTICOLAZIONE DELLA NORMATIVA - MANCANZA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Infatti mentre il principio di continuità giustifica, sia pure in via provvisoria, ed in vista di una considerazione complessiva del settore dell'artigianato e delle iniziative da finanziare, l'attribuzione al Ministro delle attività produttive della potestà di definire, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modalità, condizioni e forme tecniche delle attività ammesse al sostegno finanziario, l'articolazione della normativa esige forme di cooperazione con le Regioni e di incisivo coinvolgimento delle stesse, essendo evidente che l'intervento dello Stato debba rispettare la sfera di competenza spettante alle Regioni in via residuale. La disposizione denunciata si pone perciò in contrasto con il principio di leale collaborazione, non prevedendo che il decreto del Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 83

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte