Sentenza 162/2005 (ECLI:IT:COST:2005:162)
Massima numero 29357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  07/04/2005;  Decisione del  07/04/2005
Deposito del 21/04/2005; Pubblicazione in G. U. 27/04/2005
Massime associate alla pronuncia:  29354  29355  29356


Titolo
SENT. 162/05 D. ARTIGIANATO - SOSTEGNO ECONOMICO DELLO STATO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - FORME DI RACCORDO CON LE REGIONI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE - ASSERITA MANCANZA - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA E AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE, LESIONE DELLA AUTONOMIA FINANZIARIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione – salvo quanto previsto sub massima C –, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella parte in cui non prevederebbe forme di raccordo con le Regioni nell'attività di gestione delle risorse. Infatti il comma 83 del citato art. 4, non disciplina – né direttamente, né indirettamente per il tramite del decreto ministeriale di attuazione – anche l'attività di concreta gestione dell'intervento. Questa attività, unitamente a quella di concessione dei contributi e delle agevolazioni, rientra nella competenza delle Regioni, e tale competenza è fatta salva dalla norma censurata.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 83

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte