Sentenza 163/2005 (ECLI:IT:COST:2005:163)
Massima numero 29358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
07/04/2005; Decisione del
07/04/2005
Deposito del 21/04/2005; Pubblicazione in G. U. 27/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
29359
Titolo
SENT. 163/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERCETTAZIONI “INDIRETTE” O “CASUALI” DI PARLAMENTARI - INTERVENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - INAMMISSIBILITÀ.
SENT. 163/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERCETTAZIONI “INDIRETTE” O “CASUALI” DI PARLAMENTARI - INTERVENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ inammissibile l'intervento del Senato della Repubblica nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto l’impugnativa della normativa sulle intercettazioni, effettuate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, di conversazioni o comunicazioni «alle quali hanno preso parte membri del Parlamento»: intercettazioni usualmente qualificate come «indirette» o «casuali». Non vale in primo luogo il richiamo dell’art. 20, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, secondo cui «gli organi dello Stato e delle Regioni hanno il diritto di intervenire in giudizio», per affermare la «naturale» legittimazione dell’organo che sia portatore di un interesse qualificato dal collegamento alle proprie funzioni costituzionali, in quanto si tratta di disposizione volta a regolare esclusivamente la rappresentanza e difesa nel giudizio davanti alla Corte, stabilendo che per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale: il che non riguarda né vale a modificare la disciplina della legittimazione ad essere parte o ad intervenire in giudizio. Inoltre la disciplina del giudizio incidentale non contempla, né esplicitamente né implicitamente, una concorrente facoltà di intervento di ulteriori organi o poteri dello Stato – rispetto agli interventori 'ex lege' (art. 25, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, e cioè il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della Giunta regionale) –, estranei per definizione al giudizio 'a quo' – come, nella specie, il Senato della Repubblica – quante volte il sindacato di costituzionalità verta su norme che riconoscano loro determinate attribuzioni, ancorché ricollegabili, in tesi, a previsioni di rango costituzionale; attribuzioni alla cui tutela è invero predisposto il distinto strumento del conflitto. Detta facoltà di intervento non potrebbe in effetti prescindere da una specifica previsione, che ne definisse gli esatti contorni e le finalità nel panorama delle tutele e dei meccanismi di contenzioso costituzionale, finendo altrimenti l'intervento stesso per sovrapporsi a quello “istituzionale” del Presidente del Consiglio dei ministri.
- Sulla disciplina della legittimazione ad essere parte o ad intervenire in giudizio, v. citata sentenza n. 350/1998.
E’ inammissibile l'intervento del Senato della Repubblica nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto l’impugnativa della normativa sulle intercettazioni, effettuate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, di conversazioni o comunicazioni «alle quali hanno preso parte membri del Parlamento»: intercettazioni usualmente qualificate come «indirette» o «casuali». Non vale in primo luogo il richiamo dell’art. 20, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, secondo cui «gli organi dello Stato e delle Regioni hanno il diritto di intervenire in giudizio», per affermare la «naturale» legittimazione dell’organo che sia portatore di un interesse qualificato dal collegamento alle proprie funzioni costituzionali, in quanto si tratta di disposizione volta a regolare esclusivamente la rappresentanza e difesa nel giudizio davanti alla Corte, stabilendo che per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale: il che non riguarda né vale a modificare la disciplina della legittimazione ad essere parte o ad intervenire in giudizio. Inoltre la disciplina del giudizio incidentale non contempla, né esplicitamente né implicitamente, una concorrente facoltà di intervento di ulteriori organi o poteri dello Stato – rispetto agli interventori 'ex lege' (art. 25, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, e cioè il Presidente del Consiglio dei ministri o il Presidente della Giunta regionale) –, estranei per definizione al giudizio 'a quo' – come, nella specie, il Senato della Repubblica – quante volte il sindacato di costituzionalità verta su norme che riconoscano loro determinate attribuzioni, ancorché ricollegabili, in tesi, a previsioni di rango costituzionale; attribuzioni alla cui tutela è invero predisposto il distinto strumento del conflitto. Detta facoltà di intervento non potrebbe in effetti prescindere da una specifica previsione, che ne definisse gli esatti contorni e le finalità nel panorama delle tutele e dei meccanismi di contenzioso costituzionale, finendo altrimenti l'intervento stesso per sovrapporsi a quello “istituzionale” del Presidente del Consiglio dei ministri.
- Sulla disciplina della legittimazione ad essere parte o ad intervenire in giudizio, v. citata sentenza n. 350/1998.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte