Sentenza 163/2005 (ECLI:IT:COST:2005:163)
Massima numero 29359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
07/04/2005; Decisione del
07/04/2005
Deposito del 21/04/2005; Pubblicazione in G. U. 27/04/2005
Massime associate alla pronuncia:
29358
Titolo
SENT. 163/05 B. PARLAMENTO - INTERCETTAZIONI “INDIRETTE” O “CASUALI” DI COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI DI PARLAMENTARI - UTILIZZAZIONE IN PROCEDIMENTO PENALE - DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE DELLA CAMERA DI APPARTENENZA - DISTRUZIONE IMMEDIATA DELLA DOCUMENTAZIONE, INUTILIZZABILITÀ DEI VERBALI E DELLE REGISTRAZIONI EVENTUALMENTE ACQUISITI - DENUNCIATO ECCESSO DI TUTELA DELLA FUNZIONE PARLAMENTARE, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEI CITTADINI, PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA PARTE CIVILE E DELL’IMPUTATO INNOCENTE, COMPRESSIONE DEL ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE - MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA FONDATA SU PREMESSA INTERPRETATIVA NON CONDIVISIBILE E CONTRADDITTORIA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 163/05 B. PARLAMENTO - INTERCETTAZIONI “INDIRETTE” O “CASUALI” DI COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI DI PARLAMENTARI - UTILIZZAZIONE IN PROCEDIMENTO PENALE - DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE DELLA CAMERA DI APPARTENENZA - DISTRUZIONE IMMEDIATA DELLA DOCUMENTAZIONE, INUTILIZZABILITÀ DEI VERBALI E DELLE REGISTRAZIONI EVENTUALMENTE ACQUISITI - DENUNCIATO ECCESSO DI TUTELA DELLA FUNZIONE PARLAMENTARE, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEI CITTADINI, PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA PARTE CIVILE E DELL’IMPUTATO INNOCENTE, COMPRESSIONE DEL ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE - MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA FONDATA SU PREMESSA INTERPRETATIVA NON CONDIVISIBILE E CONTRADDITTORIA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e dell'art. 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, nell’assunto che la disciplina delle intercettazioni - effettuate «in qualsiasi forma» nel corso di procedimenti riguardanti terzi - qualificate come «indirette» o «casuali» sarebbe applicabile non soltanto alle conversazioni o comunicazioni cui il membro del Parlamento partecipi personalmente, ma anche a quelle intrattenute da altro soggetto «che si limiti a trasmettere la volontà e le manifestazioni del pensiero» del parlamentare, quale semplice 'nuncius' di quest'ultimo. Ed invero, per un verso, la premessa interpretativa da cui muove il remittente in punto di rilevanza non è condivisibile: contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, alla stregua del comune significato dell'espressione, «prende parte» ad una conversazione o comunicazione chi interloquisce in essa non colui su mandato del quale uno degli interlocutori interviene, sia pure nella veste di mero portavoce. Per altro verso, il percorso interpretativo, dal quale l'ordinanza di rimessione deriva il giudizio di rilevanza, si presenta intrinsecamente contraddittorio rispetto a quello che sorregge la successiva affermazione della non manifesta infondatezza della questione. Il giudice rimettente, difatti, dapprima motiva la rilevanza della questione facendo leva su una interpretazione lata della norma impugnata – quanto alla formula «prendere parte» – giustificandola essenzialmente con l'esigenza di assicurare una garanzia piena, e non dimidiata, all'interesse da essa protetto. Subito dopo, però, sostiene la non manifesta infondatezza di tale questione sulla scorta di una interpretazione restrittiva della norma costituzionale di riferimento – l'art. 68, terzo comma, Cost. – quanto all'asserita inidoneità dell'inciso «in qualsiasi forma» ad abbracciare le intercettazioni «indirette».
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e dell'art. 7 della legge 20 giugno 2003, n. 140, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, nell’assunto che la disciplina delle intercettazioni - effettuate «in qualsiasi forma» nel corso di procedimenti riguardanti terzi - qualificate come «indirette» o «casuali» sarebbe applicabile non soltanto alle conversazioni o comunicazioni cui il membro del Parlamento partecipi personalmente, ma anche a quelle intrattenute da altro soggetto «che si limiti a trasmettere la volontà e le manifestazioni del pensiero» del parlamentare, quale semplice 'nuncius' di quest'ultimo. Ed invero, per un verso, la premessa interpretativa da cui muove il remittente in punto di rilevanza non è condivisibile: contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, alla stregua del comune significato dell'espressione, «prende parte» ad una conversazione o comunicazione chi interloquisce in essa non colui su mandato del quale uno degli interlocutori interviene, sia pure nella veste di mero portavoce. Per altro verso, il percorso interpretativo, dal quale l'ordinanza di rimessione deriva il giudizio di rilevanza, si presenta intrinsecamente contraddittorio rispetto a quello che sorregge la successiva affermazione della non manifesta infondatezza della questione. Il giudice rimettente, difatti, dapprima motiva la rilevanza della questione facendo leva su una interpretazione lata della norma impugnata – quanto alla formula «prendere parte» – giustificandola essenzialmente con l'esigenza di assicurare una garanzia piena, e non dimidiata, all'interesse da essa protetto. Subito dopo, però, sostiene la non manifesta infondatezza di tale questione sulla scorta di una interpretazione restrittiva della norma costituzionale di riferimento – l'art. 68, terzo comma, Cost. – quanto all'asserita inidoneità dell'inciso «in qualsiasi forma» ad abbracciare le intercettazioni «indirette».
Atti oggetto del giudizio
legge
20/06/2003
n. 140
art. 6
co. 2
legge
20/06/2003
n. 140
art. 6
co. 3
legge
20/06/2003
n. 140
art. 6
co. 4
legge
20/06/2003
n. 140
art. 6
co. 5
legge
20/06/2003
n. 140
art. 6
co. 6
legge
20/06/2003
n. 140
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte