Sentenza 164/2005 (ECLI:IT:COST:2005:164)
Massima numero 29360
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CONTRI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  07/04/2005;  Decisione del  07/04/2005
Deposito del 21/04/2005; Pubblicazione in G. U. 27/04/2005
Massime associate alla pronuncia:  29361


Titolo
SENT. 164/05 A. RICORSO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - DENUNCIATA MANCANZA DI FORMALE RICHIESTA DI UNA PRONUNCIA DI NON SPETTANZA - REIEZIONE.

Testo
Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per avere il ricorrente omesso di chiedere alla Corte una pronuncia di non spettanza alla Camera del potere in contestazione, cioè della deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare. Infatti non vi è alcuna norma – costituzionale o ordinaria – che imponga di adottare forme obbligate per proporre un conflitto di attribuzione tra poteri, essendo prevalente la sostanza della pretesa che il ricorrente introduce nel giudizio davanti alla Corte.

- Sulla insussistenza di forme obbligate per proporre un conflitto di attribuzione tra poteri, v. citata sentenza n. 421/2002.

- In sede di conflitto di attribuzione tra poteri, sulla ininfluenza della mancata indicazione nel 'petitum' del ricorso della richiesta di non spettanza alla Camera della deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare, v. citate sentenze n. 28/2005, n. 521 e n. 257/2002.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte