Ordinanza 166/2005 (ECLI:IT:COST:2005:166)
Massima numero 29363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  07/04/2005;  Decisione del  07/04/2005
Deposito del 21/04/2005; Pubblicazione in G. U. 27/04/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 166/05. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SULLE SCOMMESSE - DEFINIZIONE AGEVOLATA - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI E CARENZA DI QUALSIASI RIFERIMENTO A PARAMETRI COSTITUZIONALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, per la omessa motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e per la carenza di qualsiasi riferimento ai parametri costituzionali, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter «della legge 21 febbraio 2003, n. 27» ('recte': del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27), il quale dispone l'abrogazione, con efficacia retroattiva (dal 1° gennaio 2003), dell'art. 8, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la definizione agevolata dei versamenti relativi alla imposta sulle scommesse.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/12/2002  n. 282  art. 5  co. 

legge  21/02/2003  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte