Sentenza 168/2005 (ECLI:IT:COST:2005:168)
Massima numero 29365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  18/04/2005;  Decisione del  18/04/2005
Deposito del 29/04/2005; Pubblicazione in G. U. 04/05/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 168/05. REATI E PENE - OFFESE ALLA RELIGIONE CATTOLICA MEDIANTE VILIPENDIO DI CHI LA PROFESSA O DI UN MINISTRO DEL CULTO - PENA DELLA RECLUSIONE RISPETTIVAMENTE FINO A DUE ANNI E DA UNO A TRE ANNI, ANZICHÉ LA PENA DIMINUITA PREVISTA PER ANALOGHI REATI CONTRO GLI ALTRI CULTI AMMESSI NELLO STATO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LA RELIGIONE CATTOLICA E LE ALTRE RELIGIONI, LESIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ ED EQUIDISTANZA DELLO STATO VERSO TUTTE LE RELIGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall’art. 406 dello stesso codice. Le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose, già affermate nelle sentenze n. 329 del 1997 e n. 327 del 2002, riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall’art. 3 Cost., e, dall’altro, al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato, che implica, tra l’altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, valgono anche in relazione all’art. 403 cod. pen., il quale, nel sanzionare le offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto in modo più grave di quelle recate a culti diversi da quello cattolico, risulta connotato da una inammissibile discriminazione» sanzionatoria tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose.

- Sul principio di laicità o non-confessionalità dello Stato, v. le citate sentenze nn. 203/1989, 259/1990, 195/1993, 329/1997, 508/2000 e 327/2002.

- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di diverse disposizioni del codice penale che prevedevano per le offese alla religione cattolica una tutela sanzionatoria più grave di quella prevista per le medesime condotte in danno delle altre confessioni religiose, v. le citate sentenze nn. 329/1997, 508/2000 e 327/2002.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 403  co. 1

codice penale    n.   art. 403  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte