Sentenza 172/2005 (ECLI:IT:COST:2005:172)
Massima numero 29369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
02/05/2005; Decisione del
02/05/2005
Deposito del 04/05/2005; Pubblicazione in G. U. 11/05/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 172/05. REGIONE VENETO - IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTE REGIONALE CONDANNATO, PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON SENTENZA DI PRIMO GRADO - PROVVISORIO TRASFERIMENTO DI SEDE O ASSEGNAZIONE AD ALTRO INCARICO - RICORSO DEL GOVERNO - ASSERITA LESIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN TEMA DI ORDINAMENTO CIVILE E PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 172/05. REGIONE VENETO - IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTE REGIONALE CONDANNATO, PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON SENTENZA DI PRIMO GRADO - PROVVISORIO TRASFERIMENTO DI SEDE O ASSEGNAZIONE AD ALTRO INCARICO - RICORSO DEL GOVERNO - ASSERITA LESIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA IN TEMA DI ORDINAMENTO CIVILE E PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto 27 febbraio 2004, n. 4, il quale prevede che fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti, «l’amministrazione regionale procede immediatamente al trasferimento di sede o all’attribuzione ad altro incarico del dipendente condannato, per i reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza di primo grado». Premesso che la disposizione censurata, contenendo un’espressa clausola di salvezza di quanto previsto dalle norme vigenti, non si sovrappone alle disposizioni della legge statale 27 marzo 2001, n. 97, relativa ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, ed è quindi applicabile solo in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione diversi da quelli previsti dalla citata legge n. 97 del 2001, e premesso che la censura risulta motivata solo con riferimento alla lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale – materia che va «intesa come l’insieme dei beni e valori ai quali viene accordata la tutela più intensa», che «nasce nel momento in cui il legislatore nazionale pone norme incriminatrici», mediante la configurazione delle fattispecie, l’individuazione dell’apparato sanzionatorio e la determinazione delle specifiche sanzioni - deve escludersi che la misura del provvisorio trasferimento di sede o dell’assegnazione ad altro incarico per il dipendente regionale costituisca effetto penale della sentenza di condanna per determinati fatti reato, e sia perciò inscrivibile nella materia dell’ordinamento penale, rispondendo essa all’esigenza di tutelare l’immagine, la credibilità e la trasparenza dell’amministrazione regionale, e cioè interessi che, anche prima dell’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna, possono risultare pregiudicati dalla permanenza nell’ufficio del dipendente che abbia commesso nell’esercizio delle sue funzioni un reato contro la pubblica amministrazione, e che devono ritenersi prevalenti su quello individuale del dipendente alla permanenza nella medesima sede o nel medesimo ufficio.
- Sulla “materia penale”, v. la citata sentenza n. 185/2004.
- Sulla sospensione cautelare obbligatoria dal servizio prevista per il pubblico dipendente che abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitti di criminalità organizzata o per determinati delitti contro la pubblica amministrazione, v. la citata sentenza n. 206/1999.
- Sul buon andamento della pubblica amministrazione inteso quale interesse a che l’amministrazione goda di credibilità e di fiducia presso i cittadini, v. le citate sentenze nn. 206/1999 e 145/2002.
Non è fondata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto 27 febbraio 2004, n. 4, il quale prevede che fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti, «l’amministrazione regionale procede immediatamente al trasferimento di sede o all’attribuzione ad altro incarico del dipendente condannato, per i reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza di primo grado». Premesso che la disposizione censurata, contenendo un’espressa clausola di salvezza di quanto previsto dalle norme vigenti, non si sovrappone alle disposizioni della legge statale 27 marzo 2001, n. 97, relativa ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, ed è quindi applicabile solo in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione diversi da quelli previsti dalla citata legge n. 97 del 2001, e premesso che la censura risulta motivata solo con riferimento alla lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale – materia che va «intesa come l’insieme dei beni e valori ai quali viene accordata la tutela più intensa», che «nasce nel momento in cui il legislatore nazionale pone norme incriminatrici», mediante la configurazione delle fattispecie, l’individuazione dell’apparato sanzionatorio e la determinazione delle specifiche sanzioni - deve escludersi che la misura del provvisorio trasferimento di sede o dell’assegnazione ad altro incarico per il dipendente regionale costituisca effetto penale della sentenza di condanna per determinati fatti reato, e sia perciò inscrivibile nella materia dell’ordinamento penale, rispondendo essa all’esigenza di tutelare l’immagine, la credibilità e la trasparenza dell’amministrazione regionale, e cioè interessi che, anche prima dell’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna, possono risultare pregiudicati dalla permanenza nell’ufficio del dipendente che abbia commesso nell’esercizio delle sue funzioni un reato contro la pubblica amministrazione, e che devono ritenersi prevalenti su quello individuale del dipendente alla permanenza nella medesima sede o nel medesimo ufficio.
- Sulla “materia penale”, v. la citata sentenza n. 185/2004.
- Sulla sospensione cautelare obbligatoria dal servizio prevista per il pubblico dipendente che abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitti di criminalità organizzata o per determinati delitti contro la pubblica amministrazione, v. la citata sentenza n. 206/1999.
- Sul buon andamento della pubblica amministrazione inteso quale interesse a che l’amministrazione goda di credibilità e di fiducia presso i cittadini, v. le citate sentenze nn. 206/1999 e 145/2002.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
27/02/2004
n. 4
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 54
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte