Sentenza 173/2005 (ECLI:IT:COST:2005:173)
Massima numero 29370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  02/05/2005;  Decisione del  02/05/2005
Deposito del 04/05/2005; Pubblicazione in G. U. 11/05/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 173/05. REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA - ELEZIONI - ELEZIONE DEL SINDACO NEI COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI - DETERMINAZIONE DEL 'QUORUM' - ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO - MANCATO COMPUTO - RICORSO DEL GOVERNO - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DEL VOTO E LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Rientra nella competenza regionale disciplinare il computo degli elettori ai fini del 'quorum' partecipativo alle elezioni per il rinnovo degli organi comunali. L’art. 4, n. 1-bis, dello Statuto speciale, così come modificato dall’art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 - in conformità, peraltro, all’art. 7 del decreto legislativo n. 9 del 1997, che ne specifica l’ambito – infatti, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva della Regione “l’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni” e la stessa giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che la legislazione elettorale non è di per sé estranea alla materia dell’ordinamento degli enti locali. La determinazione del 'quorum' partecipativo prevista dalla norma sull’espressione del voto, inoltre, attiene ad un momento precedente e, come tale, non viola il principio di eguaglianza del voto stesso, poiché, come la Corte ha più volte affermato, tale principio va inteso nel senso di “assicurare la parità di condizioni dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso”, senza riguardare fasi anteriori o successive a tale momento. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 48 della Costituzione, all’art. 4 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia ed all’art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21, nella parte in cui stabilisce che, ai fini del raggiungimento del quorum del cinquanta per cento richiesto per la validità dell’elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti qualora sia presentata una sola lista ovvero un solo gruppo di liste collegate, non sono computati gli elettori “iscritti nell’anagrafe degli elettori residenti all’estero”.

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  11/12/2003  n. 21  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 48

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  02/01/1997  n. 9  art. 7