Sentenza 174/2005 (ECLI:IT:COST:2005:174)
Massima numero 29372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
02/05/2005; Decisione del
02/05/2005
Deposito del 04/05/2005; Pubblicazione in G. U. 11/05/2005
Titolo
SENT. 174/05 B. PROCESSO PENALE - SPESE DI GIUSTIZIA - SEQUESTRO DI BENI - PROCEDURE DI RESTITUZIONE - LAMENTATA MANCANZA DI UNA VALIDA DELEGA, NONCHÉ CONTRASTO CON I CRITERI E I PRINCIPI DIRETTIVI POSTI DALLA LEGGE DI DELEGA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 174/05 B. PROCESSO PENALE - SPESE DI GIUSTIZIA - SEQUESTRO DI BENI - PROCEDURE DI RESTITUZIONE - LAMENTATA MANCANZA DI UNA VALIDA DELEGA, NONCHÉ CONTRASTO CON I CRITERI E I PRINCIPI DIRETTIVI POSTI DALLA LEGGE DI DELEGA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non è necessario che la procedura di restituzione dei beni in sequestro sia richiamata espressamente nelle materie della delega, poiché i provvedimenti menzionati nell’allegati 1, numero 9) della legge censurata sono destinati solo a delimitare la materia oggetto del riordino, in relazione alla quale il criterio di tassatività risulterebbe in contrasto con lo stesso titolo attribuito alla procedura suddetta. Ed invero, secondo un criterio di interpretazione logico-sistematico, la restituzione e la vendita, sono strettamente intrecciate, posto che il mancato buon esito della prima è il presupposto affinché si possa procedere alla seconda ed essendo entrambe sono collegate alla materia delle spese di giustizia, il cui ampio raggio è delimitato dai cosiddetti campione civile e penale di cui al numero 10) dell’allegato 1. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 154 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e degli artt. 150, 151, 154 e 299 (quest’ultimo nella parte in cui abroga l’art. 264 del codice di procedura penale), come riprodotti del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui disciplinano anche il “caso prima regolato dall’art. 264 del codice di procedura”, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione.
- Sentenza citata n. 53/2005.
Non è necessario che la procedura di restituzione dei beni in sequestro sia richiamata espressamente nelle materie della delega, poiché i provvedimenti menzionati nell’allegati 1, numero 9) della legge censurata sono destinati solo a delimitare la materia oggetto del riordino, in relazione alla quale il criterio di tassatività risulterebbe in contrasto con lo stesso titolo attribuito alla procedura suddetta. Ed invero, secondo un criterio di interpretazione logico-sistematico, la restituzione e la vendita, sono strettamente intrecciate, posto che il mancato buon esito della prima è il presupposto affinché si possa procedere alla seconda ed essendo entrambe sono collegate alla materia delle spese di giustizia, il cui ampio raggio è delimitato dai cosiddetti campione civile e penale di cui al numero 10) dell’allegato 1. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 151 e 154 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e degli artt. 150, 151, 154 e 299 (quest’ultimo nella parte in cui abroga l’art. 264 del codice di procedura penale), come riprodotti del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui disciplinano anche il “caso prima regolato dall’art. 264 del codice di procedura”, sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione.
- Sentenza citata n. 53/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 151
co.
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 154
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 150
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 151
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 154
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 299
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte