Sentenza 175/2005 (ECLI:IT:COST:2005:175)
Massima numero 29376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  02/05/2005;  Decisione del  02/05/2005
Deposito del 04/05/2005; Pubblicazione in G. U. 11/05/2005
Massime associate alla pronuncia:  29375


Titolo
SENT. 175/05 B. CONCORRENZA - CAMPAGNA PROMOZIONALE STRAORDINARIA A FAVORE DEI PRODOTTI ITALIANI - INTERVENTI FINANZIARI STATALI, REGOLAMENTO GOVERNATIVO, SUPPORTO FORMATIVO E SCIENTIFICO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE DELLE REGIONI NELLE MATERIE DEL COMMERCIO CON L’ESTERO, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE PER I SETTORI PRODUTTIVI, NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La norma impugnata appare rispettosa dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la tutela della concorrenza va intesa nell’accezione dinamica e che i vari strumenti di intervento devono essere disposti in una relazione ragionevole e proporzionata rispetto agli obiettivi stessi, per cui il criterio della proporzionalità e dell’adeguatezza appare essenziale per definire l’ambito di operatività della competenza legislativa statale. E' evidente, infatti, sia il rapporto, che si presenta in termini di ragionevolezza, tra lo strumento impiegato e l’obiettivo che il legislatore si è prefisso sia il requisito dell’adeguatezza, dovendosi escludere che per il solo fatto che l’intervento statale abbia ripercussioni su un settore dell’economia soggetto alla potestà legislativa concorrente comporti interferenze tra materie. Deve, inoltre, escludersi che la locuzione “supporto formativo” contenuta nella norma censurata implichi un riferimento alla materia della “formazione professionale”, riservata alla competenza residuale delle Regioni, poiché l’attività prevista dalla norma può definirsi più di informazione che non di vera formazione professionale, essendo rivolta alla comunicazione e, quindi, alla “diffusione del 'made in Italy'; mentre l’attività di supporto formativo e scientifico ivi previsto ben può essere svolta dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze come pure dalle Regioni nei corsi di formazione da esse organizzati nello spirito di una leale collaborazione tra le scuole regionali e la Scuola superiore. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione, dell’art. 4, commi 61 e 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che prevedono, l’uno, la istituzione presso il Ministero delle attività produttive di un apposito fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del 'made in Italy', nonché il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del 'made in Italy' nei mercati mediterranei, dell’Europa continentale e orientale; l’altro, precisa che le “modalità di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie”.

- Sentenze citate nn. 14/2004; 272/2004; 303/2003; 50/2005.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 61

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 63

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte