Ordinanza 178/2005 (ECLI:IT:COST:2005:178)
Massima numero 29379
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CONTRI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
02/05/2005; Decisione del
02/05/2005
Deposito del 04/05/2005; Pubblicazione in G. U. 11/05/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 178/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO CIVILE PER RISARCIMENTO DEI DANNI IN RELAZIONE A DICHIARAZIONI ASSERITAMENE DIFFAMATORIE, A CARICO DI UN SENATORE - DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL TRIBUNALE DI ISERNIA - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO PER LA PROPOSIZIONE DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
ORD. 178/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO CIVILE PER RISARCIMENTO DEI DANNI IN RELAZIONE A DICHIARAZIONI ASSERITAMENE DIFFAMATORIE, A CARICO DI UN SENATORE - DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI, RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO DEL TRIBUNALE DI ISERNIA - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO PER LA PROPOSIZIONE DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Isernia nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 26 novembre 2003 con la quale il Senato medesimo ha ritenuto che le dichiarazioni asseritamene diffamatorie del senatore Alfredo D'Ambrosio in danno dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed s.r.l., per le quali pende procedimento civile instaurato dinanzi al Tribunale ricorrente, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Sussistono, invero, i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Isernia è legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene. Allo stesso modo, il Senato della Repubblica, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta. Per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, con la conseguenza che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Isernia nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione del 26 novembre 2003 con la quale il Senato medesimo ha ritenuto che le dichiarazioni asseritamene diffamatorie del senatore Alfredo D'Ambrosio in danno dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed s.r.l., per le quali pende procedimento civile instaurato dinanzi al Tribunale ricorrente, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Sussistono, invero, i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Isernia è legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene. Allo stesso modo, il Senato della Repubblica, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimato ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta. Per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il Tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, con la conseguenza che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Senato della Repubblica
26/11/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3