Ordinanza 179/2005 (ECLI:IT:COST:2005:179)
Massima numero 29380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
02/05/2005; Decisione del
02/05/2005
Deposito del 04/05/2005; Pubblicazione in G. U. 11/05/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 179/05. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - DISOMOGENEITÀ RISPETTO AL CONSIGLIO DI STATO - PARTECIPAZIONE DI GIUDICI “LAICI” DESIGNATI IN SEDE LOCALE - CENSURE CONCERNENTI LO 'STATUS' COMPLESSIVO DEI MEDESIMI, E PARTICOLARMENTE IL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E LA DISCIPLINA DELLA 'VACATIO' - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA CONTENUTO NELLO STATUTO SPECIALE, INGIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE DELL’ORGANO GIUDICANTE E DELL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE SU DI UNA PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE, LESIONE DEL PRINCIPIO DELL’UNITÀ DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO, LAMENTATA MANCANZA DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE, LESIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE PER QUANTO RIGUARDA L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E L’ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE, LESIONE DEI PRINCIPI DELLA EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEL BUON ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ PUBBLICHE, VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN TEMA DI REVISIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI - QUESTIONI GIÀ DICHIARATE NON FONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 179/05. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - DISOMOGENEITÀ RISPETTO AL CONSIGLIO DI STATO - PARTECIPAZIONE DI GIUDICI “LAICI” DESIGNATI IN SEDE LOCALE - CENSURE CONCERNENTI LO 'STATUS' COMPLESSIVO DEI MEDESIMI, E PARTICOLARMENTE IL REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E LA DISCIPLINA DELLA 'VACATIO' - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA CONTENUTO NELLO STATUTO SPECIALE, INGIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE DELL’ORGANO GIUDICANTE E DELL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE SU DI UNA PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE, LESIONE DEL PRINCIPIO DELL’UNITÀ DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO, LAMENTATA MANCANZA DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE, LESIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE PER QUANTO RIGUARDA L’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E L’ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE, LESIONE DEI PRINCIPI DELLA EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEL BUON ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ PUBBLICHE, VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN TEMA DI REVISIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI - QUESTIONI GIÀ DICHIARATE NON FONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, e dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, concernenti la previsione della composizione mista della sezione giurisdizionale dello stesso Consiglio, con la partecipazione di quattro componenti “laici”, alla cui designazione provvede il Presidente della Regione; nonché dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs n. 373 del 2003, limitatamente alla previsione della possibile permanenza in carica dei membri laici componenti del Consiglio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo; e, derivatamente, dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, il quale dispone che per assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, primo comma, 108, 113, primo comma, 117, primo e secondo comma, lett. l), 120 e VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, e agli artt. 14, primo comma, e 23 dello statuto speciale della Regione siciliana. Infatti, la medesima questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 316 del 2004 e non risultano profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nella pronuncia richiamata.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, e dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, concernenti la previsione della composizione mista della sezione giurisdizionale dello stesso Consiglio, con la partecipazione di quattro componenti “laici”, alla cui designazione provvede il Presidente della Regione; nonché dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs n. 373 del 2003, limitatamente alla previsione della possibile permanenza in carica dei membri laici componenti del Consiglio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo; e, derivatamente, dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, il quale dispone che per assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 102, primo comma, 108, 113, primo comma, 117, primo e secondo comma, lett. l), 120 e VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, e agli artt. 14, primo comma, e 23 dello statuto speciale della Regione siciliana. Infatti, la medesima questione è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 316 del 2004 e non risultano profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nella pronuncia richiamata.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/12/2003
n. 373
art. 4
co. 1
decreto legislativo
24/12/2003
n. 373
art. 4
co. 2
decreto legislativo
24/12/2003
n. 373
art. 6
co. 2
decreto legislativo
24/12/2003
n. 373
art. 15
co. 1
decreto legislativo
24/12/2003
n. 373
art. 15
co. 2
decreto-legge
24/12/2003
n. 354
art. 6
co.
legge
26/02/2004
n. 45
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 1
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 1
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
disposizioni transitorie della Costituzione
art.
co. 1
statuto regione Sicilia
art. 23
statuto regione Sicilia
art. 14
co. 1
Altri parametri e norme interposte