Ordinanza 181/2005 (ECLI:IT:COST:2005:181)
Massima numero 29382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  02/05/2005;  Decisione del  02/05/2005
Deposito del 04/05/2005; Pubblicazione in G. U. 11/05/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 181/05. IMPOSTE E TASSE - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - ACQUISTO DI BENI IMMOBILI PER L’ATTIVITÀ - ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI REGISTRO E NON ANCHE DALL’IVA - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nella parte in cui detta norma non prevede anche l'esenzione dall'IVA, oltre che dall'imposta di registro, per gli acquisti, da parte delle organizzazioni di volontariato, di beni immobili da utilizzare per lo svolgimento delle loro attività. Appare, infatti, tutt'altro che irragionevole, ed anzi coerente con la diversità di natura e di struttura delle due imposte, che un'esenzione fiscale disposta in considerazione dell'attività svolta da determinati soggetti (le organizzazioni di volontariato) riguardi solamente l'imposta di registro gravante sugli atti da questi compiuti e l'IVA relativa alle prestazioni dai medesimi eseguite, ma non anche, in caso di acquisto di beni, l'imposta sul valore aggiunto cui è assoggettato altro contribuente, il cedente, il quale svolge un'attività diversa da quella considerata dalla norma di esenzione.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/08/1991  n. 266  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte