Ordinanza 182/2005 (ECLI:IT:COST:2005:182)
Massima numero 29383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
02/05/2005; Decisione del
02/05/2005
Deposito del 04/05/2005; Pubblicazione in G. U. 11/05/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 182/05. STRANIERO - PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE CON ACCOMPAGNAMENTO IMMEDIATO ALLA FRONTIERA A MEZZO DI FORZA PUBBLICA - ESECUZIONE PRIMA DELLA CONVALIDA DA PARTE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E IN MANCANZA DI CONTRADDITTORIO - DENUNCIATA NATURA MERAMENTE FORMALE DEL CONTROLLO GIURISDIZIONALE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CENSURATA - NECESSITÀ DI VALUTAZIONE SULLA PERSISTENTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 182/05. STRANIERO - PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE CON ACCOMPAGNAMENTO IMMEDIATO ALLA FRONTIERA A MEZZO DI FORZA PUBBLICA - ESECUZIONE PRIMA DELLA CONVALIDA DA PARTE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E IN MANCANZA DI CONTRADDITTORIO - DENUNCIATA NATURA MERAMENTE FORMALE DEL CONTROLLO GIURISDIZIONALE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CENSURATA - NECESSITÀ DI VALUTAZIONE SULLA PERSISTENTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, per un nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost.: a) l'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 51 del 2002, nella parte in cui prevede che il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera è «immediatamente esecutivo», in luogo di prevedere che esso è esecutivo solo dopo la convalida del giudice; b) il «combinato disposto» dei commi 3 e 5-bis dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui il comma 3 prevede che il decreto di espulsione in esecuzione del quale viene adottato l'ordine di accompagnamento coattivo è «immediatamente esecutivo», in luogo di prevedere che esso è esecutivo solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione o il rigetto dell'impugnazione medesima. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 222 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Inoltre, di seguito a tale pronuncia, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, ha sostituito il citato comma 5-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, prevedendo che il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento dello straniero alla frontiera deve essere comunicato immediatamente, e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente; che l'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida; che l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito; che l'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene udienza.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, per un nuovo esame della rilevanza alla luce del mutato quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost.: a) l'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 2 del d.l. n. 51 del 2002, nella parte in cui prevede che il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera è «immediatamente esecutivo», in luogo di prevedere che esso è esecutivo solo dopo la convalida del giudice; b) il «combinato disposto» dei commi 3 e 5-bis dell'art. 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui il comma 3 prevede che il decreto di espulsione in esecuzione del quale viene adottato l'ordine di accompagnamento coattivo è «immediatamente esecutivo», in luogo di prevedere che esso è esecutivo solo dopo il decorso del termine per la sua impugnazione o il rigetto dell'impugnazione medesima. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 222 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Inoltre, di seguito a tale pronuncia, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271, ha sostituito il citato comma 5-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, prevedendo che il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento dello straniero alla frontiera deve essere comunicato immediatamente, e comunque entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente; che l'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida; che l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito; che l'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene udienza.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 3
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 5
co.
decreto-legge
04/04/2002
n. 51
art. 2
co.
legge
07/06/2002
n. 106
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte