Ordinanza 184/2005 (ECLI:IT:COST:2005:184)
Massima numero 29385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
02/05/2005; Decisione del
02/05/2005
Deposito del 04/05/2005; Pubblicazione in G. U. 11/05/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 184/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONE COMPORTANTE LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE - DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PATENTE DI GUIDA - MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE - IMPUTAZIONE AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO, SALVA COMUNICAZIONE A DISCOLPA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 184/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONE COMPORTANTE LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE - DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PATENTE DI GUIDA - MANCATA IDENTIFICAZIONE DEL CONDUCENTE - IMPUTAZIONE AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO, SALVA COMUNICAZIONE A DISCOLPA - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, in relazione agli artt. 2, 3, 13, 16, 23, 24, 27, 111, 113 e 134 della Costituzione, il quale prevede che, in caso di mancata immediata identificazione del responsabile di un'infrazione stradale, la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro trenta giorni «i dati personali e della patente del conducente».
- Vedi, citata, sentenza n. 27/2005.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante l'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, in relazione agli artt. 2, 3, 13, 16, 23, 24, 27, 111, 113 e 134 della Costituzione, il quale prevede che, in caso di mancata immediata identificazione del responsabile di un'infrazione stradale, la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida debba essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro trenta giorni «i dati personali e della patente del conducente».
- Vedi, citata, sentenza n. 27/2005.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 2
decreto legislativo
15/01/2002
n. 9
art. 7
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 7
co. 3
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte