Fonti del diritto - Interna corporis - Regolamenti parlamentari - Suddivisione in regolamenti c.d. maggiori e c.d. minori - Attrazione di entrambi a sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria - Necessità di dettare con regolamento parlamentare il solo procedimento legislativo, ferma restando, per le altre materie, la libertà del Parlamento di scegliere la fonte più congeniale - Insindacabilità di tali fonti da parte della Corte costituzionale. (Classif. 106004).
Nel sistema delle fonti delineato dalla Costituzione il regolamento parlamentare è espressamente previsto dall'art. 64 come atto normativo dotato di una sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria, nella quale, pertanto, neppure questa è abilitata ad intervenire. La riserva di regolamento assume, nondimeno, carattere indefettibile soltanto in materia di procedimento legislativo, mentre, con riferimento ad altri settori del diritto parlamentare, resta demandata alla discrezionalità del Parlamento la scelta della fonte più congeniale alla materia da trattare. I regolamenti parlamentari "maggiori" vanno inscritti tra le fonti dell'ordinamento generale della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce dei principi e delle disposizioni costituzionali, che ne delimitano la sfera di competenza, ma non sono annoverabili tra gli atti aventi forza di legge sindacabili dalla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134, primo alinea, Cost. Allo stesso modo, e a maggior ragione, non sono assoggettabili al giudizio di legittimità costituzionale i regolamenti "minori", che trovano in quelli maggiori la propria fonte di legittimazione.