Ordinanza 185/2005 (ECLI:IT:COST:2005:185)
Massima numero 29386
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CONTRI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
02/05/2005; Decisione del
02/05/2005
Deposito del 04/05/2005; Pubblicazione in G. U. 11/05/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 185/05. PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI DEPUTATO - MANCATA PARTECIPAZIONE DELL’IMPUTATO ALL’UDIENZA PER CONCOMITANTI IMPEGNI PARLAMENTARI - MANCATO RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DEL “LEGITTIMO IMPEDIMENTO” - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI PROPOSTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI CONFRONTI DEL PROCEDENTE TRIBUNALE DI MILANO, PRIMA SEZIONE PENALE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE ALLA CAMERA, PER LESIONE DELL’AUTONOMIA DELLA STESSA, DELLA LIBERTÀ DI ESPLETAMENTO DEL MANDATO PARLAMENTARE, DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA, DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA POTERI DELLO STATO, DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO PER LA PROPOSIZIONE DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
ORD. 185/05. PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI DEPUTATO - MANCATA PARTECIPAZIONE DELL’IMPUTATO ALL’UDIENZA PER CONCOMITANTI IMPEGNI PARLAMENTARI - MANCATO RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DEL “LEGITTIMO IMPEDIMENTO” - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI PROPOSTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI CONFRONTI DEL PROCEDENTE TRIBUNALE DI MILANO, PRIMA SEZIONE PENALE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE ALLA CAMERA, PER LESIONE DELL’AUTONOMIA DELLA STESSA, DELLA LIBERTÀ DI ESPLETAMENTO DEL MANDATO PARLAMENTARE, DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA, DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA POTERI DELLO STATO, DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVO E OGGETTIVO PER LA PROPOSIZIONE DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE CONSEGUENTI.
Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano, prima sezione penale, in relazione: a) all'ordinanza emessa in data 5 giugno 2000, nell'ambito del procedimento penale R.G. 879/00 nei confronti del deputato Cesare Previti, con la quale sono state respinte le eccezioni relative al dedotto impegno parlamentare dell'imputato concomitante con l'udienza del 20 settembre 1999, ed è stato disposto doversi procedere oltre nel dibattimento; b) all'ordinanza emessa in data 1° ottobre 2001, nell'ambito del medesimo procedimento penale, con la quale, relativamente allo stesso impedimento del predetto imputato, sono state respinte le eccezioni difensive in ordine alla nullità degli atti processuali tra cui il decreto che ha disposto il giudizio, ed è stato disposto doversi procedere oltre nel dibattimento; c) alla sentenza pronunciata il 22 novembre 2003, n. 11069, sempre nell'ambito dello stesso procedimento penale, con la quale, relativamente allo stesso impedimento del predetto imputato, è stato implicitamente ribadito, ma senza alcuna motivazione, quanto stabilito nelle ordinanze del 5 giugno 2000 e del 1° ottobre 2001. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello Stato, restando impregiudicata – atteso il carattere meramente delibatorio della presente pronuncia – ogni ulteriore decisione anche in punto d'ammissibilità. In particolare, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. Del pari, il Tribunale di Milano, prima sezione penale, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da lui esercitate, in conformità al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in conflitti costituzionali di attribuzione. Sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera, per via del mancato riconoscimento giudiziale del “legittimo impedimento” di un deputato a partecipare all'udienza del processo penale in cui è imputato per concomitanti impegni parlamentari. Dallo stesso ricorso, inoltre, si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano, prima sezione penale, in relazione: a) all'ordinanza emessa in data 5 giugno 2000, nell'ambito del procedimento penale R.G. 879/00 nei confronti del deputato Cesare Previti, con la quale sono state respinte le eccezioni relative al dedotto impegno parlamentare dell'imputato concomitante con l'udienza del 20 settembre 1999, ed è stato disposto doversi procedere oltre nel dibattimento; b) all'ordinanza emessa in data 1° ottobre 2001, nell'ambito del medesimo procedimento penale, con la quale, relativamente allo stesso impedimento del predetto imputato, sono state respinte le eccezioni difensive in ordine alla nullità degli atti processuali tra cui il decreto che ha disposto il giudizio, ed è stato disposto doversi procedere oltre nel dibattimento; c) alla sentenza pronunciata il 22 novembre 2003, n. 11069, sempre nell'ambito dello stesso procedimento penale, con la quale, relativamente allo stesso impedimento del predetto imputato, è stato implicitamente ribadito, ma senza alcuna motivazione, quanto stabilito nelle ordinanze del 5 giugno 2000 e del 1° ottobre 2001. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello Stato, restando impregiudicata – atteso il carattere meramente delibatorio della presente pronuncia – ogni ulteriore decisione anche in punto d'ammissibilità. In particolare, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. Del pari, il Tribunale di Milano, prima sezione penale, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da lui esercitate, in conformità al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in conflitti costituzionali di attribuzione. Sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera, per via del mancato riconoscimento giudiziale del “legittimo impedimento” di un deputato a partecipare all'udienza del processo penale in cui è imputato per concomitanti impegni parlamentari. Dallo stesso ricorso, inoltre, si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
ordinanza tribunale di Milano - I sez. pen.
05/06/2000
n.
art.
co.
ordinanza tribunale di Milano - I sez. pen.
01/10/2001
n.
art.
co.
sentenza tribunale di Milano - I sez. pen.
22/11/2003
n. 11069
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 55
Costituzione
art. 64
Costituzione
art. 67
Costituzione
art. 68
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 94
Costituzione
art. 134
co. 2
Costituzione
art. 137
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3