Ordinanza 186/2005 (ECLI:IT:COST:2005:186)
Massima numero 29387
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CONTRI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  02/05/2005;  Decisione del  02/05/2005
Deposito del 04/05/2005; Pubblicazione in G. U. 11/05/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 186/05. PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DEPUTATO - MANCATA PARTECIPAZIONE DELL’IMPUTATO AD ALCUNE UDIENZE PER CONCOMITANTI IMPEGNI PARLAMENTARI - MANCATO RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DEL “LEGITTIMO IMPEDIMENTO” - RICORSO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI CONFRONTI DEL TRIBUNALE DI MILANO, QUARTA SEZIONE PENALE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CAMERA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’INDIPENDENZA, AUTONOMIA E INTEGRITÀ AD ESSA COSTITUZIONALMENTE GARANTITE, DEL LIBERO ESERCIZIO DEL MANDATO RAPPRESENTATIVO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA POTERI DELLO STATO - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI UN CONFLITTO TRA POTERI - DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO - COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONI CONSEGUENTI.

Testo
E’ ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano, quarta sezione penale, in ragione e per l'annullamento di alcune ordinanze e della sentenza rispettivamente emesse nel corso e a conclusione di diversi procedimenti penali riuniti, a carico, tra gli altri, del deputato Cesare Previti, con le quali non è stato riconosciuto il legittimo impedimento del parlamentare a partecipare a determinate udienze. Sussistono, invero, i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un conflitto tra poteri dello Stato. Infatti, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene. Del pari, il Tribunale di Milano, quarta sezione penale, è legittimato ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali che esercita, in conformità al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parte nei conflitti costituzionali in argomento. Sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente Camera dei deputati lamenta la lesione della sfera di attribuzioni ad essa costituzionalmente garantite, in ragione del mancato riconoscimento giudiziale del legittimo impedimento di un deputato a partecipare ad alcune udienze del processo penale in cui è imputato, per concomitanti impegni parlamentari. Dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

ordinanza del Tribunale di Milano - IV sez. pen.  14/07/2000  n.   art.   co. 

ordinanza del Tribunale di Milano - IV sez. pen.  09/10/2000  n.   art.   co. 

ordinanza del Tribunale di Milano - IV sez. pen.  21/11/2001  n.   art.   co. 

sentenza del tribunale di Milano - IV sez. pen.  29/04/2003  n. 4688  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 55

Costituzione  art. 64

Costituzione  art. 67

Costituzione  art. 68

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 72

Costituzione  art. 94

Costituzione  art. 134  co. 2

Costituzione  art. 137  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26