Ordinanza 188/2005 (ECLI:IT:COST:2005:188)
Massima numero 29389
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  02/05/2005;  Decisione del  02/05/2005
Deposito del 04/05/2005; Pubblicazione in G. U. 11/05/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 188/05. PROCESSO PENALE - PUBBLICO MINISTERO - RICHIESTA DI EMISSIONE DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA OLTRE IL PREVISTO LIMITE TEMPORALE - SANZIONE DI NATURA PROCESSUALE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E DEL DIRITTO DELL’IMPUTATO AD ESSERE TEMPESTIVAMENTE INFORMATO DELL’ACCUSA - INDETERMINATEZZA DEL 'PETITUM' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, per indeterminatezza del 'petitum', la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui – alla stregua della interpretazione ad esso data dal «diritto vivente» – non è prevista alcuna sanzione di natura processuale per la ipotesi in cui la richiesta di emissione del decreto penale di condanna sia stata formulata, dal pubblico ministero, dopo lo spirare del termine di sei mesi dalla data in cui il nominativo della persona, cui il reato è attribuito, è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e terzo comma, Cost., per la asserita violazione del diritto di difesa, del principio di ragionevole durata del processo e del diritto dell’imputato ad essere tempestivamente informato dell’accusa. Infatti, il giudice rimettente – anziché individuare uno specifico quesito di costituzionalità, delineando con esattezza la pronuncia additiva sollecitata in riferimento alla norma o alle norme coinvolte nel dubbio di legittimità – si è limitato, tanto nella motivazione che nel dispositivo della ordinanza di rimessione, a devolvere a questa Corte sia la scelta del tipo di sanzione da configurare, in presenza del superamento del limite temporale stabilito dall'art. 459, comma 1, del codice di rito; sia la scelta dell'atto o degli atti su cui essa dovrebbe produrre effetti; sia, infine, la scelta delle conseguenze che, quale epilogo delle già indicate opzioni, dovrebbero scaturire sul piano processuale.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 459  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 3

Altri parametri e norme interposte