Sentenza 190/2005 (ECLI:IT:COST:2005:190)
Massima numero 29391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CONTRI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
05/05/2005; Decisione del
05/05/2005
Deposito del 10/05/2005; Pubblicazione in G. U. 18/05/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 190/05. REGIONE MARCHE - SANITÀ PUBBLICA - STRUTTURE SANITARIE PRIVATE TITOLARI DI ACCORDI CONTRATTUALI CON IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - PERSONALE - INSERIMENTO NEI RUOLI REGIONALI MEDIANTE PROCEDURA RISERVATA E RIDETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI ORGANICO - RICORSO DEL GOVERNO - IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO PER L’ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - INAPPLICABILITÀ DEI RESTANTI ARTICOLI DELLA STESSA LEGGE.
SENT. 190/05. REGIONE MARCHE - SANITÀ PUBBLICA - STRUTTURE SANITARIE PRIVATE TITOLARI DI ACCORDI CONTRATTUALI CON IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - PERSONALE - INSERIMENTO NEI RUOLI REGIONALI MEDIANTE PROCEDURA RISERVATA E RIDETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO DI ORGANICO - RICORSO DEL GOVERNO - IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL CONCORSO PER L’ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - INAPPLICABILITÀ DEI RESTANTI ARTICOLI DELLA STESSA LEGGE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 febbraio 2004, n. 4, che disciplina l’inserimento nei ruoli regionali del servizio sanitario nazionale del personale, già assunto con contratto a tempo indeterminato da unità operative o strutture sanitarie private, che risulti in esubero a seguito di processi di riconversione o disattivazione o soppressione delle predette unità e strutture, determinati dall’attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006. In assenza di peculiari situazioni giustificatrici individuate dal legislatore, infatti, non è consentita una deroga al principio – più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale – secondo cui il concorso rappresenta la forma generale e ordinaria di reclutamento di personale nel pubblico impiego, in quanto meccanismo idoneo a garantire il canone dell’efficienza dell’azione amministrativa. Anche se il principio del concorso pubblico non è incompatibile con la finalità prevista dal legislatore regionale intesa a consentire la valorizzazione di specifiche professionalità acquisite dal personale in questione, tuttavia, nella specie, le ragioni giustificative appaiono generiche e le esperienze non risultano maturate nella stessa amministrazione. Sono, infine, inapplicabili le rimanenti norme della legge regionale impugnata, non presentando esse alcuna autonomia applicativa.
- Sul rispetto della regola del pubblico concorso, v. sentenze citate nn. 34 e 205/2004 e n. 1/1999.
- Sui limiti costituzionali alla possibilità di apportare deroghe al carattere “pubblico” del concorso, v. sentenza n. 141/1999.
- Sul concorso pubblico, quale meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione, derogabile solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici e sui limiti apposti alla discrezionalità del legislatore, v. sentenze n. 194/2002; n. 1/1999; n. 313/1993; n. 453/1990.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 febbraio 2004, n. 4, che disciplina l’inserimento nei ruoli regionali del servizio sanitario nazionale del personale, già assunto con contratto a tempo indeterminato da unità operative o strutture sanitarie private, che risulti in esubero a seguito di processi di riconversione o disattivazione o soppressione delle predette unità e strutture, determinati dall’attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006. In assenza di peculiari situazioni giustificatrici individuate dal legislatore, infatti, non è consentita una deroga al principio – più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale – secondo cui il concorso rappresenta la forma generale e ordinaria di reclutamento di personale nel pubblico impiego, in quanto meccanismo idoneo a garantire il canone dell’efficienza dell’azione amministrativa. Anche se il principio del concorso pubblico non è incompatibile con la finalità prevista dal legislatore regionale intesa a consentire la valorizzazione di specifiche professionalità acquisite dal personale in questione, tuttavia, nella specie, le ragioni giustificative appaiono generiche e le esperienze non risultano maturate nella stessa amministrazione. Sono, infine, inapplicabili le rimanenti norme della legge regionale impugnata, non presentando esse alcuna autonomia applicativa.
- Sul rispetto della regola del pubblico concorso, v. sentenze citate nn. 34 e 205/2004 e n. 1/1999.
- Sui limiti costituzionali alla possibilità di apportare deroghe al carattere “pubblico” del concorso, v. sentenza n. 141/1999.
- Sul concorso pubblico, quale meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione, derogabile solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici e sui limiti apposti alla discrezionalità del legislatore, v. sentenze n. 194/2002; n. 1/1999; n. 313/1993; n. 453/1990.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
24/02/2004
n. 4
art. 1
co.
legge della Regione Marche
24/02/2004
n. 4
art. 2
co.
legge della Regione Marche
24/02/2004
n. 4
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 3
Altri parametri e norme interposte