Sentenza 191/2005 (ECLI:IT:COST:2005:191)
Massima numero 29393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  05/05/2005;  Decisione del  05/05/2005
Deposito del 10/05/2005; Pubblicazione in G. U. 18/05/2005
Massime associate alla pronuncia:  29392  29394


Titolo
SENT. 191/05 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INAIL - ATTRIBUZIONE DI RENDITA - FACOLTÀ DI RETTIFICA PER ERRORE ENTRO IL TERMINE DECADENZIALE DI DIECI ANNI - MANCATO ESERCIZIO - CONSOLIDAMENTO DEL DIRITTO DEL BENEFICIARIO PUR IN DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE - ASSUNTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO PREVIDENZIALE E CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DEI PUBBLICI UFFICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione di un termine decadenziale per l’esercizio, da parte dell’INAIL, dei poteri amministrativi di accertamento e di rettifica dell’errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni, salvi i casi di dolo o colpa grave dell’assicurato, non si pone in contrasto con la funzione propria del sistema previdenziale, ma rappresenta una non irragionevole misura di tutela dell’assicurato in buona fede sia in quanto, dopo il decorso di un congruo periodo di tempo dall’accertamento dell’invalidità, l’assicurato possa non essere più in grado di far valere adeguatamente i propri interessi nella procedura amministrativa di rettifica, sia in ordine all’esigenza di certezza nei rapporti giuridici, che, nella specifica materia, può tradursi in una legittima aspettativa, da parte dell’assicurato in buona fede, di stabilità della prestazione previdenziale attribuita, costituendo il mantenimento di una prestazione economica non dovuta una indiretta conseguenza del meccanismo proprio della decadenza. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, secondo periodo, e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nella parte in cui dispone che la rettifica per errore delle prestazioni erogate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può intervenire solamente entro dieci anni dalla comunicazione dell’originario provvedimento di attribuzione della rendita (comma 1); che l’errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni godute (comma 3).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/02/2000  n. 38  art. 9  co. 1

decreto legislativo  23/02/2000  n. 38  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte