Sentenza 191/2005 (ECLI:IT:COST:2005:191)
Massima numero 29394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
05/05/2005; Decisione del
05/05/2005
Deposito del 10/05/2005; Pubblicazione in G. U. 18/05/2005
Titolo
SENT. 191/05 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INAIL - ATTRIBUZIONE DI RENDITA - FACOLTÀ DI RETTIFICA PER ERRORE - INTRODUZIONE DI UN TERMINE DECADENZIALE DI DIECI ANNI - EFFICACIA RETROATTIVA DEL TERMINE ANCHE CON RIGUARDO AI RAPPORTI ESAURITI NEL VIGORE DELLA PREVIGENTE DISCIPLINA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 191/05 C. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INAIL - ATTRIBUZIONE DI RENDITA - FACOLTÀ DI RETTIFICA PER ERRORE - INTRODUZIONE DI UN TERMINE DECADENZIALE DI DIECI ANNI - EFFICACIA RETROATTIVA DEL TERMINE ANCHE CON RIGUARDO AI RAPPORTI ESAURITI NEL VIGORE DELLA PREVIGENTE DISCIPLINA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che dispone che tale normativa trova applicazione anche in riferimento ai provvedimenti di rettifica adottati in vigore della precedente disciplina, ancorché coperti da prescrizione o giudicato (commi 5, 6 e 7), sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Ed invero, la disposizione censurata viola il canone della ragionevolezza – sia per quanto si riferisce ai “casi prescritti e definiti con sentenza passata in giudicato”, sia per quanto riguarda i casi non prescritti e non definiti da giudicato – poiché l’istituto della decadenza, per sua natura, non tollera implicazioni retroattive, non potendo configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto (o, come nella specie, del potere) per mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto (o, il potere) debba essere esercitato.
- V. sentenze citate nn. 446/2002 e 416/1999.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che dispone che tale normativa trova applicazione anche in riferimento ai provvedimenti di rettifica adottati in vigore della precedente disciplina, ancorché coperti da prescrizione o giudicato (commi 5, 6 e 7), sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Ed invero, la disposizione censurata viola il canone della ragionevolezza – sia per quanto si riferisce ai “casi prescritti e definiti con sentenza passata in giudicato”, sia per quanto riguarda i casi non prescritti e non definiti da giudicato – poiché l’istituto della decadenza, per sua natura, non tollera implicazioni retroattive, non potendo configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto (o, come nella specie, del potere) per mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto (o, il potere) debba essere esercitato.
- V. sentenze citate nn. 446/2002 e 416/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/02/2000
n. 38
art. 9
co. 5
decreto legislativo
23/02/2000
n. 38
art. 9
co. 6
decreto legislativo
23/02/2000
n. 38
art. 9
co. 7
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte