Sentenza 192/2005 (ECLI:IT:COST:2005:192)
Massima numero 29395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
05/05/2005; Decisione del
05/05/2005
Deposito del 10/05/2005; Pubblicazione in G. U. 18/05/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 192/05. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - LAVORATORI AGRICOLI - ELENCHI NOMINATIVI - MANCATA INCLUSIONE O CANCELLAZIONE DAGLI STESSI - ESPERIMENTO DELL’AZIONE GIUDIZIARIA - TERMINE DI DECADENZA DI CENTOVENTI GIORNI - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI LAVORATORI SUBORDINATI, LESIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 192/05. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - LAVORATORI AGRICOLI - ELENCHI NOMINATIVI - MANCATA INCLUSIONE O CANCELLAZIONE DAGLI STESSI - ESPERIMENTO DELL’AZIONE GIUDIZIARIA - TERMINE DI DECADENZA DI CENTOVENTI GIORNI - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI LAVORATORI SUBORDINATI, LESIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Premesso che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, è impossibile istituire confronti tra sistemi previdenziali diversi data la loro specificità e la non uniformità di discipline non lede di per sé il principio di uguaglianza, se non per evidente irragionevolezza della differenza di disciplina, può affermarsi che la finalità della decadenza di cui alla norma impugnata è da rinvenire nella esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all’iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, tenuto conto che l’atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l’accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi. Peraltro, il fatto che le prestazioni considerate dalla norma costituzionale invocata (art. 38 Cost.) siano subordinate alla iscrizione negli elenchi nominativi, per cui la prevista decadenza dell’azione giudiziaria, diretta alla contestazione dei provvedimento di cancellazione o di mancata inclusione negli stessi, impedirebbe il godimento della tutela costituzionalmente garantita, è giustificabile alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la disposizione di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. attiene all’adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell’interessato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirle, ovvero che non è in contraddizione con il carattere di imprescrittibilità della pensione il fatto che vicende volte a determinare i presupposti di consistenza quantitativa si svolgano entro limiti temporali, come pure il principio, secondo cui ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, mentre il termine di decadenza per conseguire il trattamento di quiescenza è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema previdenziale e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell’Ente erogatore. Non è pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, nei confronti dell’art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, nella parte in cui prevede un termine di decadenza di soli centoventi giorni – decorrenti dalla notifica o dal momento della conoscenza del provvedimento – dall’azione giudiziaria nei confronti dei provvedimenti definitivi relativi alla mancata inclusione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato di cui al r.d. 24 settembre 1940, n. 1949 ovvero alla cancellazione dagli stessi.
- Cfr. sulla congruità del termine di decadenza v. sentenze n. 10/1970 e n. 284/1985.
- Sentenze citate nn. 297/1999, 166/1996, 26/1980 e 454/1993, 166/1996, 345/1999, 71/1993, 203/1985, 33/1977, 33/1974, 197/1987.
Premesso che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, è impossibile istituire confronti tra sistemi previdenziali diversi data la loro specificità e la non uniformità di discipline non lede di per sé il principio di uguaglianza, se non per evidente irragionevolezza della differenza di disciplina, può affermarsi che la finalità della decadenza di cui alla norma impugnata è da rinvenire nella esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all’iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, tenuto conto che l’atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l’accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi. Peraltro, il fatto che le prestazioni considerate dalla norma costituzionale invocata (art. 38 Cost.) siano subordinate alla iscrizione negli elenchi nominativi, per cui la prevista decadenza dell’azione giudiziaria, diretta alla contestazione dei provvedimento di cancellazione o di mancata inclusione negli stessi, impedirebbe il godimento della tutela costituzionalmente garantita, è giustificabile alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la disposizione di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. attiene all’adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell’interessato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirle, ovvero che non è in contraddizione con il carattere di imprescrittibilità della pensione il fatto che vicende volte a determinare i presupposti di consistenza quantitativa si svolgano entro limiti temporali, come pure il principio, secondo cui ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, mentre il termine di decadenza per conseguire il trattamento di quiescenza è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema previdenziale e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell’Ente erogatore. Non è pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, nei confronti dell’art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, nella parte in cui prevede un termine di decadenza di soli centoventi giorni – decorrenti dalla notifica o dal momento della conoscenza del provvedimento – dall’azione giudiziaria nei confronti dei provvedimenti definitivi relativi alla mancata inclusione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato di cui al r.d. 24 settembre 1940, n. 1949 ovvero alla cancellazione dagli stessi.
- Cfr. sulla congruità del termine di decadenza v. sentenze n. 10/1970 e n. 284/1985.
- Sentenze citate nn. 297/1999, 166/1996, 26/1980 e 454/1993, 166/1996, 345/1999, 71/1993, 203/1985, 33/1977, 33/1974, 197/1987.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
03/02/1970
n. 7
art. 22
co. 1
legge
11/03/1970
n. 83
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte