Sentenza 237/2022 (ECLI:IT:COST:2022:237)
Massima numero 45147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del
05/10/2022; Decisione del
05/10/2022
Deposito del 28/11/2022; Pubblicazione in G. U. 30/11/2022
Titolo
Pensioni - In genere - Assegni vitalizi - Assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari - Soppressione dei regimi fiscali particolari - Rideterminazione mediante calcolo contributivo con deliberazione di organo interno del Senato - Denunciata disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento e del principio, anche convenzionale, della riserva di legge, e di quelli di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, della capacità contributiva, nonché della garanzia previdenziale - Insindacabilità dei regolamenti c.d. minori - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 176001).
Pensioni - In genere - Assegni vitalizi - Assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari - Soppressione dei regimi fiscali particolari - Rideterminazione mediante calcolo contributivo con deliberazione di organo interno del Senato - Denunciata disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento e del principio, anche convenzionale, della riserva di legge, e di quelli di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, della capacità contributiva, nonché della garanzia previdenziale - Insindacabilità dei regolamenti c.d. minori - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 176001).
Testo
Sono dichiarate inammissibili - in quanto le relative censure investono un atto normativo che non è compreso tra le fonti soggette al giudizio di legittimità costituzionale - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di garanzia del Senato in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, della delib. del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 2018, che disciplina i vitalizi riconosciuti agli ex parlamentari. Tale normativa - omologa a quella introdotta dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati con delib. n. 14 del 2018 - ha significativamente innovato la disciplina dell'assegno vitalizio, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011, uniformandola al regime previdenziale, basato sul metodo contributivo, vigente nell'ordinamento generale, al termine di una evoluzione normativa che - fatta eccezione per la disciplina fiscale, di rango legislativo - ha sempre trovato il suo assetto in regolamenti degli organi di vertice amministrativo delle Camere. In particolare, la determinazione in scrutinio, adottata dall'organo di vertice dell'amministrazione del Senato, si inscrive nel novero dei regolamenti parlamentari c.d. "minori" o "derivati", che rinvengono il proprio fondamento e la propria fonte di legittimazione in quelli c.d. "maggiori" o "generali". Sebbene l'opzione per la fonte legislativa - espressamente operata, con riguardo alla indennità, dall'art. 69 Cost. - garantirebbe in più la scrutinabilità dell'atto normativo davanti alla Corte costituzionale e assicurerebbe un'auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare - in quanto la disciplina del vitalizio, investendo una componente essenziale del trattamento economico del parlamentare, contribuisce ad assicurare a tutti i cittadini uguale diritto di accesso alla relativa funzione, scongiurando il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale -, anche i regolamenti parlamentari minori costituiscono una manifestazione della potestà normativa che la Costituzione riconosce alle Camere a presidio della loro indipendenza e, perciò, per il libero ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni. Essi contribuiscono, come tali, a delineare lo statuto di garanzia delle Assemblee parlamentari, quale definito e delimitato dagli artt. 64 e 72 Cost., ossia dalle norme che segnano l'ambito di competenza riservato avente ad oggetto l'organizzazione interna e, rispettivamente, la disciplina del procedimento legislativo per la parte non direttamente regolata dalla Costituzione. Spetta, pertanto, agli organi dell'autodichia il giudizio - che si svolge secondo moduli procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio - sulla legittimità della deliberazione censurata. (Precedenti: S. 262/2017 - mass. 40991; S. 120/2014 - mass. 37920; S. 379/1996 - mass. 22938; S. 154/1985 - mass. 10917).
Sono dichiarate inammissibili - in quanto le relative censure investono un atto normativo che non è compreso tra le fonti soggette al giudizio di legittimità costituzionale - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di garanzia del Senato in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, della delib. del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 2018, che disciplina i vitalizi riconosciuti agli ex parlamentari. Tale normativa - omologa a quella introdotta dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati con delib. n. 14 del 2018 - ha significativamente innovato la disciplina dell'assegno vitalizio, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011, uniformandola al regime previdenziale, basato sul metodo contributivo, vigente nell'ordinamento generale, al termine di una evoluzione normativa che - fatta eccezione per la disciplina fiscale, di rango legislativo - ha sempre trovato il suo assetto in regolamenti degli organi di vertice amministrativo delle Camere. In particolare, la determinazione in scrutinio, adottata dall'organo di vertice dell'amministrazione del Senato, si inscrive nel novero dei regolamenti parlamentari c.d. "minori" o "derivati", che rinvengono il proprio fondamento e la propria fonte di legittimazione in quelli c.d. "maggiori" o "generali". Sebbene l'opzione per la fonte legislativa - espressamente operata, con riguardo alla indennità, dall'art. 69 Cost. - garantirebbe in più la scrutinabilità dell'atto normativo davanti alla Corte costituzionale e assicurerebbe un'auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare - in quanto la disciplina del vitalizio, investendo una componente essenziale del trattamento economico del parlamentare, contribuisce ad assicurare a tutti i cittadini uguale diritto di accesso alla relativa funzione, scongiurando il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale -, anche i regolamenti parlamentari minori costituiscono una manifestazione della potestà normativa che la Costituzione riconosce alle Camere a presidio della loro indipendenza e, perciò, per il libero ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni. Essi contribuiscono, come tali, a delineare lo statuto di garanzia delle Assemblee parlamentari, quale definito e delimitato dagli artt. 64 e 72 Cost., ossia dalle norme che segnano l'ambito di competenza riservato avente ad oggetto l'organizzazione interna e, rispettivamente, la disciplina del procedimento legislativo per la parte non direttamente regolata dalla Costituzione. Spetta, pertanto, agli organi dell'autodichia il giudizio - che si svolge secondo moduli procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio - sulla legittimità della deliberazione censurata. (Precedenti: S. 262/2017 - mass. 40991; S. 120/2014 - mass. 37920; S. 379/1996 - mass. 22938; S. 154/1985 - mass. 10917).
Atti oggetto del giudizio
deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica
16/10/2018
n. 6
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 67
Costituzione
art. 69
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte