Tributi - Riscossione - Prescrizione ordinaria - Applicazione, secondo l'interpretazione del diritto vivente, alla riscossione dei tributi erariali - Denunciata violazione del principio di ragionevole durata del processo - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 255037).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 11, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost., dell’art. 2946 cod. civ., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, si applica alla riscossione dei tributi erariali, comportando la prescrizione del relativo credito nel termine ordinario decennale. Con riguardo agli artt. 3 e 97 Cost., il rimettente effettua una comparazione tra fattispecie non assimilabili quali, da un lato, l’impugnazione degli atti impositivi ad opera del contribuente e la successiva iscrizione della causa a ruolo e, dall’altro, l’azione di accertamento del fisco e la successiva riscossione del credito; con riguardo, poi, al principio di ragionevole durata del processo, si tratta di un parametro non conferente col procedimento tributario, dal momento che lo stesso va agganciato imprescindibilmente alla tutela alle disposizioni di natura processuale, fra le quali non rientra la prescrizione. (Precedenti: S. 30/2014; O. 305/2001).