Sanità pubblica - Personale sanitario - Limite di età per i responsabili sanitari, anche di strutture private accreditate - Natura di principio fondamentale nella materia concorrente della tutela della salute, con riguardo a tali strutture - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale avente a oggetto una norma della Regione Puglia che stabilisce la non applicabilità, ai responsabili sanitari delle strutture private accreditate, del limite di età previsto per le strutture pubbliche, peraltro già oggetto di una serie di deroghe). (Classif. 231007).
Al legislatore regionale non è precluso, nell’esercizio della propria autonomia legislativa nella materia concorrente «tutela della salute», discostarsi, anche per le strutture private accreditate, oltre che per quelle private autorizzate, dal limite di età per i vertici delle strutture sanitarie stabilito dall’art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, che non integra un principio fondamentale della materia. (Precedente: S. 195/2021 - mass. 44305).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 8, comma 1, della legge reg. Puglia n. 24 del 2024, che sostituisce il comma 8 dell’art. 12 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, nella parte in cui prevede che alle strutture private accreditate con il SSR e a quelle autorizzate all’esercizio non si applica il limite di età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario previsto per le strutture pubbliche dall’art. 15-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992. Tale limite di età non costituisce un principio fondamentale della materia della tutela della salute con riguardo alle strutture private e non è applicabile nemmeno a quelle private accreditate, che godono di una spiccata autonomia gestionale, instaurano un rapporto di lavoro privato con il personale medico e dispongono di responsabili sanitari per i quali la regione non deve necessariamente richiedere, oltre ai requisiti di professionalità, un’età inferiore ai settanta anni. Il legislatore regionale non è nemmeno tenuto ad allinearsi alla deroga a tale limite prevista, in via transitoria, dall’art. 4, comma 6-bis, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che, nell’introdurre il comma 164-bis all’art. 1 della legge n. 213 del 2023, fa esclusivo riferimento alle aziende del SSN e ai relativi dirigenti medici e sanitari – e che non esprime, allo stesso modo, un principio fondamentale della materia. Va rilevato, in ogni caso, la ripetuta serie di deroghe al limite di età introdotta dalla legislazione statale a partire dal 2020, che mette in evidenza, da un lato, la situazione di grave sofferenza del SSN per carenza di personale medico e, dall’altro lato, che il limite di età attualmente previsto, a distanza di molti anni, dato l’innalzamento dell’aspettativa di vita, potrebbe rivelarsi, in linea generale, ormai anacronistico). (Precedente: S. 112/2023; S. 113/2022; S. 36/2022).