Beni culturali – Tutela – Regime dei beni “in transito” dall’estero – Certificazione, a domanda, di ingresso nel territorio nazionale – Ambito di applicazione – Inclusione delle opere d’arte di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), di valore inferiore a euro 13.500 (c.d. sotto soglia) – Omessa previsione – Denunciata compressione dell’autonomia negoziale e irragionevolezza dell’intervento pubblico – Evocazione generica e assertiva dei parametri – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 035004).
Sono dichiarate inammissibili, in ragione dell’evocazione generica e assertiva dei parametri, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda quater, in riferimento agli artt. 2 e 97, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 72 e 65, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004 che, nel disciplinare la certificazione di ingresso temporaneo dall’estero delle cose di rilievo culturale, non prevedono nel suo ambito applicativo le cose temporaneamente importate che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente, la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (c.d. cose d’arte antica), e il cui valore sia inferiore ad euro 13.500 (sotto-soglia). Il rimettente si limita a denunciare in maniera generica e assertiva la compressione dell’autonomia negoziale e l’irragionevolezza di un intervento pubblico nel contesto in esame.