Sentenza 193/2005 (ECLI:IT:COST:2005:193)
Massima numero 29396
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAPOTOSTI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
05/05/2005; Decisione del
05/05/2005
Deposito del 10/05/2005; Pubblicazione in G. U. 18/05/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 193/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - GIUDIZIO CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI UN DEPUTATO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI, ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROMOSSO DALLA CORTE D’APPELLO DI ROMA, SEZIONE PRIMA CIVILE - ESCLUSIONE DEL NESSO FUNZIONALE TRA LE DICHIARAZIONI E LA FUNZIONE PARLAMENTARE - NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA POTESTÀ CONTESTATA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ.
SENT. 193/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARI - GIUDIZIO CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI UN DEPUTATO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI, ADOTTATA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO PROMOSSO DALLA CORTE D’APPELLO DI ROMA, SEZIONE PRIMA CIVILE - ESCLUSIONE DEL NESSO FUNZIONALE TRA LE DICHIARAZIONI E LA FUNZIONE PARLAMENTARE - NON SPETTANZA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA POTESTÀ CONTESTATA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI INSINDACABILITÀ.
Testo
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti, per i quali è in corso presso la Corte di Appello di Roma il procedimento civile per risarcimento danni a carico di un proprio componente, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1998. Difetta, infatti, quella corrispondenza sostanziale di significati tra le dichiarazioni del deputato nella sede parlamentare e quelle in sede esterna che sola può giustificare la garanzia di insindacabilità, dal momento che rispetto alle critiche svolte in ambito parlamentare, le espressioni contenute nell’articolo di stampa rappresentano un elemento che non trova riscontro nei precedenti parlamentari né, tantomeno, negli ulteriori atti parlamentari richiamati dalla difesa della Camera dei deputati, in particolare con riferimento ad atti tipici posti in essere da altri parlamentari appartenenti o non al medesimo gruppo politico dell’interessato.
Non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti, per i quali è in corso presso la Corte di Appello di Roma il procedimento civile per risarcimento danni a carico di un proprio componente, riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e, conseguentemente, va annullata la deliberazione di insindacabilità in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1998. Difetta, infatti, quella corrispondenza sostanziale di significati tra le dichiarazioni del deputato nella sede parlamentare e quelle in sede esterna che sola può giustificare la garanzia di insindacabilità, dal momento che rispetto alle critiche svolte in ambito parlamentare, le espressioni contenute nell’articolo di stampa rappresentano un elemento che non trova riscontro nei precedenti parlamentari né, tantomeno, negli ulteriori atti parlamentari richiamati dalla difesa della Camera dei deputati, in particolare con riferimento ad atti tipici posti in essere da altri parlamentari appartenenti o non al medesimo gruppo politico dell’interessato.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
17/03/1998
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte