Sentenza 194/2005 (ECLI:IT:COST:2005:194)
Massima numero 29397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
05/05/2005; Decisione del
05/05/2005
Deposito del 10/05/2005; Pubblicazione in G. U. 18/05/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 194/05. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO, INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, BANCHE E CREDITO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AL LUOGO DELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ ANZICHÉ DELLA SEDE EFFETTIVA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DIRETTIVO CONTENUTO NELLA DELEGA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI ORDINARI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 194/05. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO, INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, BANCHE E CREDITO - COMPETENZA PER TERRITORIO - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO AL LUOGO DELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ ANZICHÉ DELLA SEDE EFFETTIVA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DIRETTIVO CONTENUTO NELLA DELEGA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROCEDIMENTI ORDINARI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è ermeneuticamente corretto attribuire al principio direttivo contenuto nell’art. 12, comma 1, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, consistente nel divieto di modifiche della competenza per territorio e per materia, il significato di una previsione di assoluta e generalizzata intangibilità di tutte le regole di competenza precedentemente vigenti, poiché esso trova la propria spiegazione nel dibattito che si è sviluppato a livello politico, in cui, tuttavia, è prevalsa la tesi contraria, riguardo ad una possibile modifica delle regole di competenza, in particolare alla luce del criterio direttivo prevalente della “rapidità” dei procedimenti camerali, nel rispetto del principio del giusto processo. Va, altresì, aggiunto che la norma censurata interviene, precisandolo, sul criterio già utilizzato dall’art. 19 del codice di procedura civile, intendendo per sede della società, ai fini del procedimento camerale, soltanto la sede legale, con esclusione della sede effettiva; criterio, quest’ultimo, che comporta un pregiudizio alle esigenze di celerità del procedimento camerale, stante la non semplice dimostrazione della esistenza della sede effettiva della società nel luogo ove siede il giudice adito. Né risulta violato il principio di uguaglianza tra il processo ordinario di cognizione ed il procedimento camerale, poiché tra di essi non sussiste la necessaria omogeneità a rendere comparabili le rispettive discipline. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nei confronti dell’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui individua il giudice territorialmente competente solo in base al luogo in cui la società ha la sede legale, anziché secondo le regole generali.
Non è ermeneuticamente corretto attribuire al principio direttivo contenuto nell’art. 12, comma 1, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, consistente nel divieto di modifiche della competenza per territorio e per materia, il significato di una previsione di assoluta e generalizzata intangibilità di tutte le regole di competenza precedentemente vigenti, poiché esso trova la propria spiegazione nel dibattito che si è sviluppato a livello politico, in cui, tuttavia, è prevalsa la tesi contraria, riguardo ad una possibile modifica delle regole di competenza, in particolare alla luce del criterio direttivo prevalente della “rapidità” dei procedimenti camerali, nel rispetto del principio del giusto processo. Va, altresì, aggiunto che la norma censurata interviene, precisandolo, sul criterio già utilizzato dall’art. 19 del codice di procedura civile, intendendo per sede della società, ai fini del procedimento camerale, soltanto la sede legale, con esclusione della sede effettiva; criterio, quest’ultimo, che comporta un pregiudizio alle esigenze di celerità del procedimento camerale, stante la non semplice dimostrazione della esistenza della sede effettiva della società nel luogo ove siede il giudice adito. Né risulta violato il principio di uguaglianza tra il processo ordinario di cognizione ed il procedimento camerale, poiché tra di essi non sussiste la necessaria omogeneità a rendere comparabili le rispettive discipline. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nei confronti dell’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui individua il giudice territorialmente competente solo in base al luogo in cui la società ha la sede legale, anziché secondo le regole generali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
17/01/2003
n. 5
art. 25
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte