Ordinanza 198/2005 (ECLI:IT:COST:2005:198)
Massima numero 29401
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  05/05/2005;  Decisione del  05/05/2005
Deposito del 10/05/2005; Pubblicazione in G. U. 18/05/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 198/05. 'REFERENDUM' - DATA DI SVOLGIMENTO - RICORSO DEI PROMOTORI E PRESENTATORI DI QUATTRO 'REFERENDUM' ABROGATIVI NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA LESIONE DELLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI VOTO, LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI DEI PROMOTORI PER ASSERITO CATTIVO USO DEL POTERE DI SCELTA DELLA DATA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA POTERI DELLO STATO PER OMESSA CONCERTAZIONE CON I COMITATI PROMOTORI - INESISTENZA DI UNA SFERA DI ATTRIBUZIONI, COSTITUZIONALMENTE GARANTITA, DEL COMITATO PROMOTORE DEL 'REFERENDUM' RIGUARDO ALLA SCELTA DELLA DATA DI VOTAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.

Testo
E’ inammissibile, in riferimento agli artt. 1, 3, 75 e 48 Cost., il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dai promotori e presentatori di quattro 'referendum' abrogativi di alcuni articoli della legge 19 febbraio 2004, n. 40, avverso i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 2005 e la deliberazione del Consiglio dei ministri 7 aprile 2005 di fissazione della data per lo svolgimento delle consultazioni referendarie, in quanto la scelta della data di votazione non terrebbe conto di situazioni oggettive idonee ad incidere negativamente sull'esercizio del diritto di voto, influendo in concreto sulla possibilità dei cittadini di esprimere la loro volontà elettorale e ledendo così la sfera di attribuzioni garantita ai promotori; inoltre non avendo concordato la data di votazione con il comitato promotore, il Governo avrebbe violato il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato; da ultimo, secondo detto comitato, la Corte dovrebbe sollevare davanti a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevede la concertazione con il comitato promotore della data della consultazione referendaria. Ed invero è dirimente la considerazione che il principio di leale collaborazione può operare solo allorché sussista l'esigenza di coordinare due distinte sfere di attribuzione, di rilevanza costituzionale, o di regolarne le reciproche interferenze; ma nella specie non è configurabile alcuna concorrente attribuzione, costituzionalmente garantita, del comitato promotore dei 'referendum' riguardo alla scelta della data di votazione entro la fascia temporale prestabilita dal legislatore: circostanza, questa, che rende inconferente il richiamo al principio di leale collaborazione; va escluso, altresì, che sussistano i presupposti affinché la Corte sollevi innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo comma, della legge n. 352 del 1970.

- La Corte ha, più volte, riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori della richiesta di 'referendum' – dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto – la titolarità, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, v. citate sentenze n. 502/2000, n. 49/1998 e n. 102/1997; ordinanze n. 195/2003 e n. 131/1997.

- Sulla individuazione, ad opera dell'art. 34, primo comma, della legge n. 352 del 1970, di un rigido e ristretto arco temporale, entro il quale deve essere tenuta la votazione referendaria, v. citata ordinanza n. 131/1997.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  07/04/2005  n.   art.   co. 

deliberazione del Consiglio dei ministri  07/04/2005  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 75

Costituzione  art. 48

Altri parametri e norme interposte