Sentenza 199/2005 (ECLI:IT:COST:2005:199)
Massima numero 29402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  23/05/2005;  Decisione del  23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 199/05. TRASPORTO - TRASPORTO MARITTIMO - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER PERDITA O AVARIA DELLE COSE TRASPORTATE - LIMITE LEGALE DI RISARCIBILITÀ - MANCATA ESCLUSIONE DEL LIMITE PER I DANNI CAUSATI CON DOLO O COLPA GRAVE - IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AD OGNI ALTRO TIPO DI TRASPORTO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 423, comma primo, del codice della navigazione (r. d. 30 marzo 1942, n. 327), a tenore del quale «il risarcimento dovuto dal vettore [marittimo interno] non può, per ciascuna unità di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco», nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti. Nella disciplina della responsabilità del caricatore marittimo è, anzitutto, ravvisabile una irragionevole discriminazione rispetto alla disciplina della responsabilità del caricatore nel trasporto aereo interno (art. 952 cod. nav.), costituente un 'tertium comparationis' omogeneo – a differenza della disciplina del trasporto marittimo internazionale – e perciò correttamente evocato dal giudice 'a quo', atteso che, con la sola esclusione del trasporto marittimo, per ogni tipo di trasporto oggetto di disciplina speciale, rispetto a quella codicistica, il legislatore – nel derogare, con la previsione del limite del risarcimento del vettore, alla regola, di cui all'art. 1693 cod. civ., della responsabilità 'ex recepto' – ha sempre fatto oggetto di espressa e distinta disciplina l'ipotesi in cui la perdita o l'avaria delle cose trasportate dipenda da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti: ipotesi considerata ora per escludere 'tout court' l'applicabilità del limite (trasporto aereo e trasporto su strada), ora per raddoppiare l'importo di quel limite (trasporto per ferrovia: art. 7, comma 3, del d.l. n. 82 del 1993). Dalle numerose pronunce dedicate dalla Corte costituzionale alla disciplina del limite di risarcimento del vettore per perdita o avaria delle cose trasportate in relazione all'ipotesi di dolo o colpa grave si desume, da un lato, che il legislatore ben può, nella sua discrezionalità, optare o per l'esclusione 'sic et simpliciter' dell'operatività del limite stesso, ovvero per una congrua elevazione del massimale e, dall'altro lato, che tale seconda soluzione presuppone «idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento del danno» (sent. n. 420 del 1991), quali può fornire, sempre che l'importo-base sia fissato in misura congrua dalla legge, un meccanismo di periodico adeguamento. Pertanto, la norma denunciata confligge con l'art. 3 Cost., nella parte in cui – a differenza di quanto previsto per ogni altro tipo di trasporto – irragionevolmente omette di considerare, assoggettando anch'essa al limite di risarcimento, l'ipotesi di perdita o avaria delle cose trasportate dovuta a dolo o colpa grave del vettore marittimo o di suoi dipendenti o preposti. All’irragionevolezza, constatata in linea di principio, della norma censurata nella parte in cui disciplina come irrilevante, ai fini del limite del risarcimento, l'ipotesi di dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti, potrebbe in tesi ovviarsi sia esentando sic et simpliciter tale ipotesi dal limite, sia prevedendo un congruo aumento del limite stesso: tuttavia, la circostanza che il limite fissato (nel 1954) dall'art. 423, comma primo, cod. nav. sia (divenuto) manifestamente inadeguato (sent. n. 401 del 1987) comporta che, in assenza di «idonee garanzie di adeguatezza del risarcimento» (cfr. sentenza n. 420 del 1991), la dichiarazione di incostituzionalità debba consistere – così come previsto dall'art. 952, comma primo, cod. nav. e dalla disciplina del trasporto su strada – nell'esclusione dell'operatività del limite del risarcimento in caso di responsabilità determinata da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti.

- In tema di responsabilità del vettore, si veda la sentenza n. 401/1987 in ordine a: omogeneità delle discipline del trasporto interno, quale che sia il mezzo usato, e diversità delle situazioni nel trasporto internazionale marittimo ed in quello interno; limiti del risarcimento a carico del vettore marittimo nel trasporto interno.

- Sulla legittimità costituzionale, sotto diversi profili, dell’art. 423 cod. nav., cfr. ordinanza n. 8/1991 e sentenza n. 71/2003.

- Limiti al risarcimento nel trasporto di cose per ferrovia, sentenza n. 90/1982.

- Limiti al risarcimento per il trasporto su strada nel sistema delle tariffe a forcella (legge n. 450 del 1985): sentenze n. 420/1991 e n. 64/1993.

Atti oggetto del giudizio

codice della navigazione    n.   art. 423  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte