Sentenza 201/2005 (ECLI:IT:COST:2005:201)
Massima numero 29404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
23/05/2005; Decisione del
23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 201/05. STRANIERO - IMMIGRAZIONE - LAVORATORI CLANDESTINI EXTRACOMUNITARI - LEGALIZZAZIONE, COLLOCAMENTO E INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DELLE PREFETTURE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI LAVORO, COLLOCAMENTO, TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 201/05. STRANIERO - IMMIGRAZIONE - LAVORATORI CLANDESTINI EXTRACOMUNITARI - LEGALIZZAZIONE, COLLOCAMENTO E INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DELLE PREFETTURE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI LAVORO, COLLOCAMENTO, TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2 e 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, agli articoli 3 e 4 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, nonché all'articolo 117 Cost. in relazione all'articolo 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dell'articolo 1, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, che attribuisce alle prefetture (le cui funzioni sono esercitate nelle Province autonome dal Commissario del Governo, in base all'art. 87 dello statuto speciale) còmpiti rilevanti in materia di collocamento e di instaurazione di rapporti di lavoro degli extracomunitari, prevedendo: a) che le imprese aventi alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare possono denunciare la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di una dichiarazione (comma 1 ); b) che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo tiene un registro informatizzato di coloro che hanno presentato le dichiarazioni e dei lavoratori extracomunitari ai quali le dichiarazioni si riferiscono e verifica l'ammissibilità e la ricevibilità delle stesse, dandone comunicazione al “centro per l'impiego” competente per territorio, mentre la Questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per un anno (comma 4 ); c) che, successivamente, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il “contratto di soggiorno” per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno (comma 5 ). La normativa censurata, infatti, non lede le competenze provinciali, in quanto va ricondotta alla materia dell'immigrazione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera b), Cost. e non contemplata tra le attribuzioni statutarie della Provincia ricorrente. I commi 1, 4 e 5 dell'art. 1 del d.l. n. 195 del 2002 disciplinano una particolare forma di legalizzazione del lavoro irregolare degli immigrati extracomunitari per i casi di mancanza o invalidità del permesso di soggiorno, delineando un procedimento unitario, volto, attraverso il coessenziale apporto delle competenze di due organi dell'amministrazione periferica dello Stato (la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e la Questura), a disciplinare il soggiorno dei lavoratori clandestini extracomunitari ed a legalizzarne contestualmente il lavoro; e dunque a regolare aspetti caratteristici della materia dell'immigrazione, di esclusiva competenza legislativa dello Stato, sicché non incidono né sulla disciplina generale della regolarizzazione del lavoro in quanto tale, né sulle competenze legislative statutarie. La riconducibilità delle disposizioni censurate alla materia dell'immigrazione è ulteriormente evidenziata dal fatto che esse si inseriscono organicamente in un più ampio contesto normativo riguardante tale materia, costituito sia dalle altre norme non denunciate contenute nel d.l. n. 195 del 2002, sia, soprattutto, dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Aver ricompreso la normativa denunciata nella materia dell'immigrazione, di esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera b), Cost., preclude, ovviamente, ogni diretta incidenza della stessa normativa nella materia della tutela del lavoro, riservata dal terzo comma dello stesso articolo alla potestà legislativa concorrente delle regioni ad autonomia ordinaria. Va altresì esclusa la competenza legislativa statutaria invocata dalla ricorrente, in quanto gli àmbiti settoriali ai quali quest'ultima riporta le disposizioni impugnate («apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori», di cui all'art. 9, numero 4, st.; «costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento», di cui all'art. 9, numero 5, st. ed agli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 280 del 1974; «collocamento e avviamento al lavoro», di cui all'art. 10 dello st.; ispezione del lavoro, di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 197 del 1980) sono riconducibili alla materia della tutela del lavoro e del rapporto di lavoro in quanto tale (ordinamento civile), non certo a quella della regolarizzazione del lavoro degli immigrati extracomunitari, attinente, per le già esposte ragioni, all'immigrazione. Né sussiste la invocata competenza legislativa residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., limitatamente alla (non meglio precisata) materia «non […] ricompresa nella competenza […] relativa alla “tutela e sicurezza del lavoro”», con riferimento alla “clausola” di maggior favore prevista in via transitoria dall'art. 10 della legge Cost. n. 3 del 2001, in quanto l'accertata esclusiva competenza legislativa dello Stato non solo vieta che le norme denunciate rientrino nella competenza residuale, ma non consente in alcun modo, in materia di immigrazione, di effettuare la comparazione richiesta dal citato art. 10 tra le forme di autonomia garantite dalla Costituzione e quelle statutarie. Va, infine, esclusa la denunciata interferenza tra la disciplina censurata e le competenze amministrative riconosciute alla Provincia dall'articolo 16 dello statuto speciale, atteso che tale norma, ponendo un necessario parallelismo fra competenze legislative e competenze amministrative, non è operante per la rilevata mancanza di competenze legislative statutarie della ricorrente in materia di immigrazione.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, agli articoli 2 e 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, agli articoli 3 e 4 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, nonché all'articolo 117 Cost. in relazione all'articolo 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dalla Provincia autonoma di Bolzano, dell'articolo 1, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, che attribuisce alle prefetture (le cui funzioni sono esercitate nelle Province autonome dal Commissario del Governo, in base all'art. 87 dello statuto speciale) còmpiti rilevanti in materia di collocamento e di instaurazione di rapporti di lavoro degli extracomunitari, prevedendo: a) che le imprese aventi alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare possono denunciare la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di una dichiarazione (comma 1 ); b) che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo tiene un registro informatizzato di coloro che hanno presentato le dichiarazioni e dei lavoratori extracomunitari ai quali le dichiarazioni si riferiscono e verifica l'ammissibilità e la ricevibilità delle stesse, dandone comunicazione al “centro per l'impiego” competente per territorio, mentre la Questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per un anno (comma 4 ); c) che, successivamente, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il “contratto di soggiorno” per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno (comma 5 ). La normativa censurata, infatti, non lede le competenze provinciali, in quanto va ricondotta alla materia dell'immigrazione, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera b), Cost. e non contemplata tra le attribuzioni statutarie della Provincia ricorrente. I commi 1, 4 e 5 dell'art. 1 del d.l. n. 195 del 2002 disciplinano una particolare forma di legalizzazione del lavoro irregolare degli immigrati extracomunitari per i casi di mancanza o invalidità del permesso di soggiorno, delineando un procedimento unitario, volto, attraverso il coessenziale apporto delle competenze di due organi dell'amministrazione periferica dello Stato (la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e la Questura), a disciplinare il soggiorno dei lavoratori clandestini extracomunitari ed a legalizzarne contestualmente il lavoro; e dunque a regolare aspetti caratteristici della materia dell'immigrazione, di esclusiva competenza legislativa dello Stato, sicché non incidono né sulla disciplina generale della regolarizzazione del lavoro in quanto tale, né sulle competenze legislative statutarie. La riconducibilità delle disposizioni censurate alla materia dell'immigrazione è ulteriormente evidenziata dal fatto che esse si inseriscono organicamente in un più ampio contesto normativo riguardante tale materia, costituito sia dalle altre norme non denunciate contenute nel d.l. n. 195 del 2002, sia, soprattutto, dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Aver ricompreso la normativa denunciata nella materia dell'immigrazione, di esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera b), Cost., preclude, ovviamente, ogni diretta incidenza della stessa normativa nella materia della tutela del lavoro, riservata dal terzo comma dello stesso articolo alla potestà legislativa concorrente delle regioni ad autonomia ordinaria. Va altresì esclusa la competenza legislativa statutaria invocata dalla ricorrente, in quanto gli àmbiti settoriali ai quali quest'ultima riporta le disposizioni impugnate («apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori», di cui all'art. 9, numero 4, st.; «costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento», di cui all'art. 9, numero 5, st. ed agli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 280 del 1974; «collocamento e avviamento al lavoro», di cui all'art. 10 dello st.; ispezione del lavoro, di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 197 del 1980) sono riconducibili alla materia della tutela del lavoro e del rapporto di lavoro in quanto tale (ordinamento civile), non certo a quella della regolarizzazione del lavoro degli immigrati extracomunitari, attinente, per le già esposte ragioni, all'immigrazione. Né sussiste la invocata competenza legislativa residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., limitatamente alla (non meglio precisata) materia «non […] ricompresa nella competenza […] relativa alla “tutela e sicurezza del lavoro”», con riferimento alla “clausola” di maggior favore prevista in via transitoria dall'art. 10 della legge Cost. n. 3 del 2001, in quanto l'accertata esclusiva competenza legislativa dello Stato non solo vieta che le norme denunciate rientrino nella competenza residuale, ma non consente in alcun modo, in materia di immigrazione, di effettuare la comparazione richiesta dal citato art. 10 tra le forme di autonomia garantite dalla Costituzione e quelle statutarie. Va, infine, esclusa la denunciata interferenza tra la disciplina censurata e le competenze amministrative riconosciute alla Provincia dall'articolo 16 dello statuto speciale, atteso che tale norma, ponendo un necessario parallelismo fra competenze legislative e competenze amministrative, non è operante per la rilevata mancanza di competenze legislative statutarie della ricorrente in materia di immigrazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
09/09/2002
n. 195
art. 1
co. 1
legge
09/10/2002
n. 222
art.
co.
decreto-legge
09/09/2002
n. 195
art. 1
co. 4
decreto-legge
09/09/2002
n. 195
art. 1
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 280
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 280
art. 3
decreto del Presidente della Repubblica 26/01/1980
n. 197
art. 3
decreto del Presidente della Repubblica 26/01/1980
n. 197
art. 4