Sentenza 202/2005 (ECLI:IT:COST:2005:202)
Massima numero 29405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/05/2005; Decisione del
23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
29406
Titolo
SENT. 202/05 A. REGIONE SARDEGNA - BANCA E ISTITUTI DI CREDITO - INTERMEDIARI FINANZIARI - EQUIPARAZIONE, AI FINI DI MISURE AGEVOLATIVE, AGLI ISTITUTI DI CREDITO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA DELLO STATO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA E NELLA MATERIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE - MANCATA EVOCAZIONE DEI PARAMETRI STATUTARI - CARENZA DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 202/05 A. REGIONE SARDEGNA - BANCA E ISTITUTI DI CREDITO - INTERMEDIARI FINANZIARI - EQUIPARAZIONE, AI FINI DI MISURE AGEVOLATIVE, AGLI ISTITUTI DI CREDITO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA DELLO STATO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA E NELLA MATERIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE - MANCATA EVOCAZIONE DEI PARAMETRI STATUTARI - CARENZA DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo e terzo comma, Cost., dell’art. 12 della legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7, che prevede, ai fini della gestione delle misure agevolative previste dalla normativa regionale o rientranti nelle competenze della Regione, l'equiparazione agli istituti di credito degli intermediari finanziari. Nel ricorso, infatti, mentre viene dedotta la violazione dell'art. 117 Cost., affermandosi che la disposizione contrasterebbe, da un lato, con l'art. 159 del d.lgs. n. 385 del 1993, cui viene attribuita la natura di legge di grande riforma economico-sociale, e, dall'altro, con la direttiva comunitaria 89/647/CEE, si omette, però, del tutto di specificare le ragioni per cui, pur trattandosi dell'impugnativa di una legge della Regione Sardegna, debba prendersi in considerazione tale parametro in luogo di quello ricavabile dal relativo statuto speciale, il cui articolo 4, comma 1, lettera b), demanda alla competenza legislativa della Regione la materia della istituzione e dell'ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale, nonché quella delle relative autorizzazioni: la mancanza di una tale valutazione comporta l'inammissibilità della questione nei termini in cui è stata formulata.
- Necessaria specifica indicazione dei parametri di legittimità costituzionale lesi: mancata allegazione delle ragioni per cui, nell’impugnazione di legge di regione a statuto speciale, viene evocata una norma della Costituzione in luogo del parametro ricavabile dal relativo statuto speciale: sentenze n. 65/2005, n. 8/2004 e n. 213/2003.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo e terzo comma, Cost., dell’art. 12 della legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7, che prevede, ai fini della gestione delle misure agevolative previste dalla normativa regionale o rientranti nelle competenze della Regione, l'equiparazione agli istituti di credito degli intermediari finanziari. Nel ricorso, infatti, mentre viene dedotta la violazione dell'art. 117 Cost., affermandosi che la disposizione contrasterebbe, da un lato, con l'art. 159 del d.lgs. n. 385 del 1993, cui viene attribuita la natura di legge di grande riforma economico-sociale, e, dall'altro, con la direttiva comunitaria 89/647/CEE, si omette, però, del tutto di specificare le ragioni per cui, pur trattandosi dell'impugnativa di una legge della Regione Sardegna, debba prendersi in considerazione tale parametro in luogo di quello ricavabile dal relativo statuto speciale, il cui articolo 4, comma 1, lettera b), demanda alla competenza legislativa della Regione la materia della istituzione e dell'ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale, nonché quella delle relative autorizzazioni: la mancanza di una tale valutazione comporta l'inammissibilità della questione nei termini in cui è stata formulata.
- Necessaria specifica indicazione dei parametri di legittimità costituzionale lesi: mancata allegazione delle ragioni per cui, nell’impugnazione di legge di regione a statuto speciale, viene evocata una norma della Costituzione in luogo del parametro ricavabile dal relativo statuto speciale: sentenze n. 65/2005, n. 8/2004 e n. 213/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
22/04/2002
n. 7
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte