Sentenza 202/2005 (ECLI:IT:COST:2005:202)
Massima numero 29406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/05/2005; Decisione del
23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:
29405
Titolo
SENT. 202/05 B. REGIONE SARDEGNA - ENTI LOCALI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA TRANSITORIA DETERMINATA DAL COMPETENTE ASSESSORE REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIORDINAZIONE TRA COMUNI E REGIONI - MANCATA EVOCAZIONE DEI PARAMETRI STATUTARI - CARENZA DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 202/05 B. REGIONE SARDEGNA - ENTI LOCALI - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - DISCIPLINA TRANSITORIA DETERMINATA DAL COMPETENTE ASSESSORE REGIONALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIORDINAZIONE TRA COMUNI E REGIONI - MANCATA EVOCAZIONE DEI PARAMETRI STATUTARI - CARENZA DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 114 Cost., dell’art. 31, comma 4, della legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7, il quale prevede che, nelle more dell'approvazione di una più ampia disciplina di settore, il controllo eventuale sugli atti degli enti locali minori è esercitato secondo «le procedure e le modalità determinate dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica con decreto da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore» della stessa legge. La difesa dello Stato deduce, infatti, esclusivamente la violazione dell'art. 114 Cost., in particolare in considerazione dell'abrogazione dell'art. 130 Cost., senza darsi carico della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera b), st. Regione Sardegna, che attribuisce alla competenza legislativa regionale la materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», nel cui ambito trova collocazione anche il regime del controllo sui medesimi enti, laddove il ricorrente avrebbe dovuto quanto meno spiegare in quale rapporto si trovano, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, le invocate norme della Costituzione e quelle, anch'esse di rango costituzionale, contenute nello statuto speciale.
- Cfr. massima sub A) della medesima sentenza.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 114 Cost., dell’art. 31, comma 4, della legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7, il quale prevede che, nelle more dell'approvazione di una più ampia disciplina di settore, il controllo eventuale sugli atti degli enti locali minori è esercitato secondo «le procedure e le modalità determinate dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica con decreto da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore» della stessa legge. La difesa dello Stato deduce, infatti, esclusivamente la violazione dell'art. 114 Cost., in particolare in considerazione dell'abrogazione dell'art. 130 Cost., senza darsi carico della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera b), st. Regione Sardegna, che attribuisce alla competenza legislativa regionale la materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», nel cui ambito trova collocazione anche il regime del controllo sui medesimi enti, laddove il ricorrente avrebbe dovuto quanto meno spiegare in quale rapporto si trovano, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, le invocate norme della Costituzione e quelle, anch'esse di rango costituzionale, contenute nello statuto speciale.
- Cfr. massima sub A) della medesima sentenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
22/04/2002
n. 7
art. 31
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Altri parametri e norme interposte