Sentenza 203/2005 (ECLI:IT:COST:2005:203)
Massima numero 29408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  23/05/2005;  Decisione del  23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29407  29409


Titolo
SENT. 203/05 B. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ENTI LOCALI - CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIORDINAZIONE TRA COMUNI E REGIONI - MANCATA EVOCAZIONE DEI PARAMETRI STATUTARI - CARENZA DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13, sollevata in riferimento all’art. 114 Cost. Infatti il ricorrente omette del tutto di specificare le ragioni per le quali debbano prendersi in considerazione i predetti parametri in luogo di quelli, anch’essi di rango costituzionale, ricavabili dal relativo statuto speciale.

- In tema di inammissibilità per analoghe ragioni, v. citate sentenze n. 202 e n. 65/2005, n. 8/2004 e n. 213/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  15/05/2002  n. 13  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Altri parametri e norme interposte