Sentenza 203/2005 (ECLI:IT:COST:2005:203)
Massima numero 29409
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  23/05/2005;  Decisione del  23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29407  29408


Titolo
SENT. 203/05 C. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - COOPERATIVE SOCIALI - SOCI FRUITORI - FIGURA NON PREVISTA DALLA DISCIPLINA CODICISTICA DELLE COOPERATIVE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA DELL’ORDINAMENTO CIVILE - MANCATA EVOCAZIONE DEI PARAMETRI STATUTARI - CARENZA DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Infatti il ricorrente omette del tutto di specificare le ragioni per le quali debbano prendersi in considerazione i predetti parametri in luogo di quelli, anch’essi di rango costituzionale, ricavabili dal relativo statuto speciale.

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  15/05/2002  n. 13  art. 11  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte