Sentenza 205/2005 (ECLI:IT:COST:2005:205)
Massima numero 29411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
23/05/2005; Decisione del
23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Titolo
SENT. 205/05 A. POTESTÀ LEGISLATIVA DELLO STATO E DELLE REGIONI - POTESTÀ CONCORRENTE - DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, CINEMATOGRAFIA, TEATRO, MUSICA, DANZA, SPETTACOLO DAL VIVO, SPORT, PROPRIETÀ LETTERARIA E DIRITTO D’AUTORE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA INIDONEITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO ALLA DEFINIZIONE DI NORME DI PRINCIPIO, LESIONE DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 205/05 A. POTESTÀ LEGISLATIVA DELLO STATO E DELLE REGIONI - POTESTÀ CONCORRENTE - DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, CINEMATOGRAFIA, TEATRO, MUSICA, DANZA, SPETTACOLO DAL VIVO, SPORT, PROPRIETÀ LETTERARIA E DIRITTO D’AUTORE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA INIDONEITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO ALLA DEFINIZIONE DI NORME DI PRINCIPIO, LESIONE DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, laddove delega il Governo a dettare norme nelle materie relative ai beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo, sport nonché proprietà letteraria e diritto d'autore, che, in quanto di competenza concorrente, dovrebbero essere direttamente disciplinate dal Parlamento. Va, infatti, ribadito che, da un lato, ben può lo Stato, in materie di competenza concorrente, dettare i principî fondamentali per mezzo di leggi delegate e, dall'altro lato, che la legge delega può essere oggetto di impugnazione se i principî ed i criteri direttivi fissati sono essi stessi, tenuto «conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e delle ragioni e finalità poste a fondamento della legge di delegazione», invasivi della sfera di competenza regionale.
- Sul potere dello Stato di dettare, in materia di competenza concorrente, i principi fondamentali per mezzo di leggi delegate, v., citate, sentenze n. 303/2003, n. 259/1993; incidentalmente, n. 280/2004.
- Sulla impugnabilità della legge delega per invasione delle sfere di competenza regionale, v., citate, sentenze n. 280/2004, n. 125/2003, n. 163 e 425/2000.
Non è fondata, in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, laddove delega il Governo a dettare norme nelle materie relative ai beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo, sport nonché proprietà letteraria e diritto d'autore, che, in quanto di competenza concorrente, dovrebbero essere direttamente disciplinate dal Parlamento. Va, infatti, ribadito che, da un lato, ben può lo Stato, in materie di competenza concorrente, dettare i principî fondamentali per mezzo di leggi delegate e, dall'altro lato, che la legge delega può essere oggetto di impugnazione se i principî ed i criteri direttivi fissati sono essi stessi, tenuto «conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e delle ragioni e finalità poste a fondamento della legge di delegazione», invasivi della sfera di competenza regionale.
- Sul potere dello Stato di dettare, in materia di competenza concorrente, i principi fondamentali per mezzo di leggi delegate, v., citate, sentenze n. 303/2003, n. 259/1993; incidentalmente, n. 280/2004.
- Sulla impugnabilità della legge delega per invasione delle sfere di competenza regionale, v., citate, sentenze n. 280/2004, n. 125/2003, n. 163 e 425/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/07/2002
n. 137
art. 10
co. 1
legge
06/07/2002
n. 137
art. 10
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte