Sentenza 205/2005 (ECLI:IT:COST:2005:205)
Massima numero 29412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
23/05/2005; Decisione del
23/05/2005
Deposito del 26/05/2005; Pubblicazione in G. U. 01/06/2005
Titolo
SENT. 205/05 B. BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DELEGA AL GOVERNO - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - CONTENUTO ASSERITAMENTE SPECIFICO E DI DETTAGLIO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE NELLE MATERIE CONCORRENTI DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI - 'IUS SUPERVENIENS' NELLA SPECIFICA MATERIA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 205/05 B. BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DELEGA AL GOVERNO - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - CONTENUTO ASSERITAMENTE SPECIFICO E DI DETTAGLIO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE NELLE MATERIE CONCORRENTI DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI - 'IUS SUPERVENIENS' NELLA SPECIFICA MATERIA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lett. d), della legge 6 luglio 2002, n. 137, censurato per l’asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., laddove, nelle materie concorrenti della “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali” e della “promozione e organizzazione di attività culturali”, fissa principî e criteri direttivi caratterizzati da contenuto specifico e dettagliato, tanto da rendere giuridicamente impossibile la successiva emanazione di una disciplina limitata solo alla predeterminazione dei principî fondamentali. Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione ricorrente ha infatti dedotto che l'emanazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avente «contenuto ricognitivo delle norme già esistenti in materia e in modo coerente con le competenze regionali (…)», determina «(…) una sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle censure proposte» avverso tale punto della legge delega. Non vi è, pertanto, luogo a provvedere su tale questione.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lett. d), della legge 6 luglio 2002, n. 137, censurato per l’asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., laddove, nelle materie concorrenti della “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali” e della “promozione e organizzazione di attività culturali”, fissa principî e criteri direttivi caratterizzati da contenuto specifico e dettagliato, tanto da rendere giuridicamente impossibile la successiva emanazione di una disciplina limitata solo alla predeterminazione dei principî fondamentali. Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione ricorrente ha infatti dedotto che l'emanazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avente «contenuto ricognitivo delle norme già esistenti in materia e in modo coerente con le competenze regionali (…)», determina «(…) una sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle censure proposte» avverso tale punto della legge delega. Non vi è, pertanto, luogo a provvedere su tale questione.
Atti oggetto del giudizio
legge
06/07/2002
n. 137
art. 10
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte